Il pignoramento mobiliare può eseguirsi presso il debitore e soggetti terzi, può avere ad oggetto beni mobili registrati e la ricerca dei beni da pignorare si può svolgere anche con modalità telematiche in base alle regole dell'art. 492 bis c.p.c.

Pignoramento mobiliare: cos'è

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L'atto di pignoramento, secondo l'art. 491 c.p.c., è la prima formalità con cui ha inizio l'esecuzione forzata. Il successivo art. 492 c.p.c. definisce e descrive i requisiti formali dell'atto di pignoramento in generale poiché l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore è requisito costante di tutti i tipi di pignoramento a cui aggiungere il requisito variabile, che:

  • nel pignoramento mobiliare, è il verbale previsto dall'art. 518 c.p.c.,
  • nel pignoramento
    di autoveicoli è la notifica al debitore e la successiva trascrizione secondo quanto previsto dall'art. 521 bis c.p.c;
  • nel pignoramento mobiliare presso terzi è la notifica dell'atto di pignoramento al terzo ed al debitore e la dichiarazione del terzo art. 543 c.p.c.;

Per comprendere la disciplina dell'atto di pignoramento mobiliare nella sua completezza è quindi necessario analizzare il contenuto degli artt. 492, 518, 521 bis e 543 c.p.c.

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Atto di pignoramento: la disciplina dell'art. 492 c.p.c.

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Ai sensi dell'art. 492 l'atto di pignoramento deve contenere:

  • l'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito (art. 2740 c.c.) i beni assoggettati all'espropriazione e i loro frutti;
  • l'invito al debitore di dichiarare la propria residenza o eleggere il proprio domicilio presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, avvertendo che, in mancanza o in caso di irreperibilità' nei luoghi indicati, le notificazioni o comunicazioni avverranno presso la cancelleria;
  • l'avvertimento al debitore di poter chiedere la conversione del pignoramento secondo le indicazioni fornite dall'ufficiale giudiziario;
  • l'avviso che, ai sensi dell'art. 615 c.p.c, l'opposizione e' inammissibile se proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione (artt. 530, 552 e 569), tranne in casi particolari;
  • l'invito ad indicare altri beni e luoghi in cui essi si trovano se l'ufficiale giudiziario rileva che le cose sottoposte a pignoramento sono insufficienti a soddisfare i creditori o se ritiene che la durata della loro liquidazione appare lunga;
  • nell'ipotesi di sospensione previsto dal comma III dell'art. 492 bis c.p.c (sospensione del termine di 90 giorni decorrente dalla notifica del precetto per avviare l'esecuzione dalla proposizione dell'istanza per la ricerca telematica dei beni fino alla comunicazione dell'UG di non avere eseguito la ricerca per mancanza dei presupposti, per rigetto dell'istanza da parte del Presidente del Tribunale o fino alla comunicazione del verbale contenente l'esito delle ricerche) il pignoramento post Cartabia deve anche indicare: 1. la data del deposito dell'istanza per la ricerca telematica dei beni; 2. l'autorizzazione del Presidente nei casi in cui è prevista; 2. la data di comunicazione del verbale contenente l'esito delle ricerche telematiche; 4. la data di comunicazione con cui l'U.G rende noto di non avere ancora eseguito le ricerche, o la data del provvedimento con cui il Presidente ha rigettato l'istanza di ricerca telematica dei beni.

Atto di pignoramento mobiliare presso il debitore: art. 518 c.p.c.

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Il pignoramento mobiliare è quindi un atto dell'ufficiale giudiziario che viene compiuto su istanza del creditore procedente, previa consegna del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati.

Il pignoramento mobiliare si realizza formalmente con la redazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del processo verbale.

Nel redigere il processo verbale, l'ufficiale deve:

  • dare atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c, provvedendo, in assenza del debitore, ad eseguire l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139 comma 2, consegnando un avviso dell'ingiunzione per il debitore e in assenza di questi soggetti affiggere l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento;
  • descrivere i beni pignorati e le loro condizioni, anche tramite foto o video, stabilendone indicativamente il valore e avvalendosi, quando occorre, di uno stimatore. Se il pignoramento ha ad oggetto frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o bachi da seta, l'ufficiale giudiziario deve descriverne natura, qualità e collocazione;
  • indicare le disposizioni fornite per conservare i beni pignorati.

Atto di pignoramento beni mobili registrati: art. 521-bis c.p.c.

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Alle forme previste dall'art. 518 c.p.c, si aggiunge un altro modo per realizzare il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, il cui atto (art. 521 bis c.p.c), da notificare al debitore e da trascrivere successivamente deve contenere:

  • gli estremi richiesti dalla legge speciale per la l'iscrizione nei pubblici registri dei beni e dei diritti che si vogliono sottoporre ad esecuzione;
  • l'ingiunzione prevista nell'art. 492;
  • l'intimazione a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato, che opera nel territorio del circondario in cui è ricompreso il luogo di residenza, domicilio, dimora, sede del debitore, o, in mancanza, a quello più vicino.

Atto di pignoramento mobiliare presso terzi: art. 543 c.p.c.

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L'atto di pignoramento presso terzi, da notificare al debitore e al terzo deve:

  • contenere l'ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento, come previsto dall'art. 492 c.p.c.;
  • indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto;
  • riportare, l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute;
  • l'intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l'indirizzo p.e.c. del creditore procedente;
  • contenere la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente (con indicazione di un'udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all'art. 501 c.p.c.);
  • contenere l'invito al terzo a rendere, entro dieci giorni, al creditore procedente, la dichiarazione di cui all'art. 547, con cui il terzo, a mezzo a/r o p.e.c "deve deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna";
  • avvertire che se non provvederà a rendere la dichiarazione nelle modalità indicate la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza. Se poi il terzo non compare o, se comparso, non renderà la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.

Nullità atto di pignoramento: le opinioni di dottrina e giurisprudenza

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Secondo una parte della dottrina, l'assenza dell'ingiunzione di cui all'art 492 c.p.c., considerata elemento essenziale dell'atto di pignoramento, rende l'atto di pignoramento nullo.

Secondo altra parte invece, poiché l'ingiunzione è una pura solennità, il pignoramento è nullo, solo in assenza dell'elemento caratterizzante, che nel caso del pignoramento mobiliare presso il debitore è rappresentato dal verbale. Questo perché è dalla data di redazione del verbale che iniziano a decorrere gli effetti sostanziali e processuali del vincolo.

Per quanto riguarda invece il pignoramento mobiliare presso terzi, secondo giurisprudenza consolidata, l'inosservanza del termine di cui all'art 501 c.p.c (10 giorni dal pignoramento per proporre l'istanza di vendita o di assegnazione) non provoca la nullità dell'atto, poiché non ci sono impedimenti a che il terzo renda la dichiarazione di cui all'art. 547 nel giudizio di accertamento.

La Cassazione, inoltre, con la sentenza n. 6835/2015 ha statuito che: "in tema di espropriazione forzata, è soltanto irregolare, non affetto da inesistenza né da nullità, l'atto di pignoramento presso terzi che contenga l'intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, pur se questa appaia come proveniente dall'ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, che è invece il soggetto tenuto all'incombente ai sensi dell'art. 543, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ.".

Merita infine di essere menzionata l'ordinanza della Cassazione Civile n. 2110/2014 che, pronunciatasi in materia di espropriazione immobiliare, ha enunciato un importante principio generale secondo cui:"Invero, avuto riguardo alla struttura complessa dell'atto di pignoramento di cui all'art. 555 cod. proc. civ. (che risponde a logiche della pubblicità immobiliare, ma è in primis atto dell'esecuzione), l'(eventuale) errore contenuto nell'atto di pignoramento circa gli elementi, poi, riprodotti nella nota deve essere valutato, nei confronti del debitore esecutato, in rapporto all'idoneità o meno del pignoramento a raggiungere lo scopo suo proprio di atto iniziale del processo esecutivo, secondo la regola generale delle nullità degli atti processuali".

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