La legge di conversione del d.l. banche entrata in vigore ieri conferma le modifiche agli artt. 492 e 615 del codice di procedura civile

di Marina Crisafi - A breve l'atto di pignoramento dovrà essere arricchito da un nuovo avviso: chi pignora, infatti, dovrà avvertire che l'opposizione è inammissibile dopo la vendita e l'assegnazione. La novità, apportata al processo esecutivo dal c.d. d.l. banche, è diventata definitivamente operativa da oggi con l'entrata in vigore della legge n. 119/2016 di conversione del decreto (leggi: "Riforma processo esecutivo: da oggi in vigore").

La nuova legge, tra le tante novelle apportate al codice di procedura civile, modifica il contenuto dell'atto di pignoramento, con l'avvertimento contenuto nel nuovo art. 492 c.p.c.

La novella prende le mosse dalla riforma del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., relativo alla forma dell'opposizione, il cui nuovo periodo stabilisce che "nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569" del bene pignorato.

Unica eccezione contemplata (e quindi con la possibilità di proporre ugualmente opposizione oltre i termini indicati) quando l'opposizione "sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".

Dal testo del nuovo art. 615 c.p.c. discende quindi la modifica del contenuto dell'atto di pignoramento che deve dare atto della nuova preclusione.

All'art. 492, terzo comma, c.p.c. è aggiunto infatti un ulteriore periodo il quale stabilisce che l'atto di pignoramento "deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".

Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 3 luglio 2016.

Qui di seguito le formule degli atti di pignoramenti aggiornati alle nuove regole:

Fac-simile atto di pignoramento presso terzi

Fac-simile atto di pignoramento immobiliare


Foto: 123rf.com
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