Pignoramento presso Terzi

Area: Diritto Esecutivo
Aggiornato: Dicembre 2025
Riferimenti: Art. 543 c.p.c.

Il pignoramento presso terzi è l'atto con cui si sottopongono a esecuzione forzata i crediti che il debitore vanta verso terzi (stipendi, conti correnti, crediti commerciali).

⚠️ Limiti di pignorabilità:
  • Stipendi: Massimo 1/5 per crediti alimentari, 1/10 per altri crediti
  • Pensioni: Limiti ridotti per importi minimi
  • Conti correnti: Somme triple dell'assegno sociale impignorabili
  • TFR: Pignorabile solo per 1/5
📋 Novità Riforma Cartabia:
  • Deposito telematico: Obbligatorio tramite PCT
  • Comunicazioni PEC: Preferenziali per banche e PA
  • Dichiarazione terzo: Termini ridotti (10 giorni)
  • Trasparenza bancaria: Maggiori informazioni sui conti

📚 Guida Pratica al Pignoramento presso Terzi

1. Presupposti del Pignoramento

  • Titolo esecutivo munito di formula esecutiva
  • Precetto notificato e decorsi almeno 10 giorni
  • Esistenza di crediti del debitore verso terzi
  • Competenza territoriale del Tribunale

2. Limiti di Pignorabilità

Tipo di Credito Limite Pignorabile Note
Stipendi (crediti alimentari) 1/5 dell'importo netto Mantenimento, alimenti
Stipendi (altri crediti) 1/10 dell'importo netto Crediti commerciali, fiscali
Pensioni Oltre triple assegno sociale € 1.518,92 impignorabili (2025)
Conti correnti Oltre triple assegno sociale € 1.518,92 impignorabili (2025)
TFR 1/5 dell'importo Trattamento di fine rapporto

3. Competenza Territoriale

  • Regola generale: Tribunale del domicilio del debitore
  • Crediti verso banche: Tribunale della sede della banca
  • Stipendi PA: Tribunale della sede dell'ente
  • Crediti commerciali: Tribunale del domicilio del terzo debitore

4. Dichiarazione del Terzo

Il terzo debitore deve dichiarare entro 10 giorni:

  • Esistenza del debito verso il debitore esecutato
  • Ammontare delle somme dovute
  • Eventuali crediti di altri terzi concorrenti
  • Pagamenti effettuati nei 3 mesi precedenti

5. Procedimento Successivo

  1. Notifica al debitore e al terzo
  2. Dichiarazione del terzo (10 giorni)
  3. Eventuale istanza di assegnazione
  4. Decreto di assegnazione del Giudice
  5. Pagamento da parte del terzo

6. Pignoramento di Stipendi

Documenti necessari:

  • Certificato di lavoro o busta paga
  • Identificazione del datore di lavoro
  • Tipo di contratto (determinato/indeterminato)

Calcolo della quota pignorabile:

  • Si considera lo stipendio netto
  • Si escludono gli assegni familiari
  • Si applica il limite di 1/5 o 1/10

7. Pignoramento di Conti Correnti

Informazioni necessarie:

  • Denominazione della banca
  • Codice ABI e CAB (se noti)
  • IBAN del conto (se noto)
  • Sede della filiale

Somme impignorabili:

  • Triple dell'assegno sociale (€ 1.518,92 per il 2025)
  • Stipendi e pensioni accreditati (nei limiti di legge)
  • Assegni familiari

8. Responsabilità del Terzo

Il terzo debitore è responsabile per:

  • Dichiarazione mendace o omessa
  • Pagamenti effettuati dopo il pignoramento
  • Occultamento di somme o crediti
  • Danni causati al creditore pignorante

9. Opposizioni e Rimedi

  • Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
  • Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)
  • Istanza di riduzione della quota pignorabile

10. Errori da Evitare

  • Non verificare l'esistenza effettiva del credito
  • Sbagliare la competenza territoriale
  • Non rispettare i limiti di pignorabilità
  • Identificazione errata del terzo debitore
  • Mancata notifica al debitore o al terzo
  • Non considerare eventuali pignoramenti precedenti

Attenzione: Questo è un modello generico di pignoramento presso terzi. Il contenuto deve essere adattato al caso specifico verificando attentamente l'esistenza dei crediti, i limiti di pignorabilità e la competenza territoriale.