Come funziona il pignoramento dei veicoli introdotto dalla riforma del 2014, in attesa dell'entrata in vigore dell'ultima riforma fissata per il 31/10/2021

Procedura ad hoc

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Con l'entrata in vigore della legge n. 162/2014, di conversione del d.l. n. 132/2014 (pubblicata nella G.U. n. 261 del 10 novembre), è stato previsto che il pignoramento degli autoveicoli possa essere effettuato secondo regole particolari.

Tale legge, infatti, ha previsto una procedura ad hoc per il pignoramento dei veicoli che, in luogo di quella precedente che seguiva le norme dei pignoramenti mobiliari, consente una notevole semplificazione e una maggiore efficacia, risolvendosi in una sorta di fermo auto dei mezzi, di proprietà del debitore, ivi compresi quelli aziendali.

Come si pignorano i veicoli

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Secondo il nuovo art. 521-bis, introdotto dall'art. 19 del d.l. n. 132/2014, il pignoramento degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi dovrà eseguirsi d'ora in poi mediante notificazione al debitore di un atto, indicante gli estremi del mezzo che si intende sottoporre all'esecuzione, l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c., nonché l'intimazione a consegnare, entro dieci giorni, il bene pignorato, i relativi titoli e documenti di proprietà, all'Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza (domicilio, dimora o sede) del debitore.

Dalla notifica del pignoramento, sino alla consegna del mezzo e dei titoli all'Ivg, il debitore è costituito custode dei mezzi pignorati e dei relativi accessori, ivi comprese pertinenze e frutti, senza diritto ad alcun compenso; successivamente, è l'Ivg ad assumere la custodia, dandone immediata comunicazione, ove possibile, al creditore pignorante.

Qualora il debitore, scaduto il termine di 10 giorni, non ottemperi all'obbligo di consegna, saranno gli organi di polizia che accerteranno la circolazione del bene pignorato a procedere al ritiro della carta di circolazione (e dei relativi e documenti di proprietà del mezzo), consegnando il tutto all'Ivg competente per territorio.

Nelle more, il creditore, ricevuto l'atto di pignoramento dall'ufficiale giudiziario, dovrà trascriverlo nei pubblici registri, depositando, entro trenta giorni dalla comunicazione, nella cancelleria del tribunale, nota di iscrizione a ruolo e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Il termine è perentorio e, in caso di mancato rispetto da parte del creditore, il pignoramento perde efficacia.

Pignoramento autoveicoli 2021

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Dal 31 ottobre 2021, il pignoramento degli autoveicoli cambierà nuovamente i connotati.

Il testo dell'art. 521-bis c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 116/2017 e che entrerà in vigore a partire dalla predetta data recita infatti così:

"1.Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.

2.Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

3.Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

4.Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

5.Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

6.Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

7.In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

8.Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo".

L'accesso alle banche dati pubbliche online

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Va segnalato che l'art. 492-bis, anch'esso introdotto dal d.l. n. 132/2014, prevede che su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, autorizzi l'ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, all'ufficiale è, dunque, consentito l'accesso diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali, nonché all'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari.

In un primo momento, era previsto anche l'accesso al pubblico registro automobilistico, ma il d.l. 27 giugno 2015 n. 83 ha soppresso il riferimento ad esso.

Una volta terminate le operazioni, l'ufficiale deve redigere verbale, nel quale indicare tutte le banche dati interrogate e i risultati ottenuti.

Ove l'accesso abbia consentito di individuare cose appartenenti al debitore, in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo procede d'ufficio al pignoramento; ove, invece, i beni non siano compresi nelle zone di competenza, l'ufficiale deve indicarlo nel verbale consegnandone copia al creditore il quale entro 15 giorni dovrà procedere, a pena d'inefficacia, alla richiesta all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Quando l'accesso consente di individuare beni o crediti del debitore nella disponibilità di terzi, l'ufficiale è tenuto a notificare d'ufficio il verbale, contenente l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, sia al debitore che al terzo, intimando a quest'ultimo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546 c.p.c., sottoponendo altresì ad esecuzione, i beni o i crediti indicati dal creditore, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ufficiale giudiziario, a pena d'inefficacia del pignoramento, ai sensi del nuovo art. 155-ter disp. att. c.p.c.

Vedi anche: Fac-simile pignoramento autoveicoli


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