Per la Cassazione non scattano i provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. contro l'altro genitore se il figlio, quasi maggiorenne, rifiuta di vedere il padre per sua scelta e senza essere stato plagiato

di Lucia Izzo - Non ottiene i provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. contro l'altro genitore, il padre che la figlia rifiuta di voler vedere dopo la separazione qualora i Servizi sociali e la CTU abbiano appurato che la ragazza, quasi maggiorenne, avesse scelto in maniera autonoma e secondo la sua volontà e non, come afferma l'ex, per essere stata plagiata dalla madre.

La vicenda

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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 27207/2019 (sotto allegata) rigettando il ricorso di un padre separato contro il provvedimento che aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia, collocata presso la madre, nonché la sospensione degli incontri con il padre per alcuni mesi, sollecitando i genitori ad adottare un percorso di sostegno psicoterapico per la figlia.

Il ricorso

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A seguito di alterne vicende, il Tribunale, più volte adito dal padre per far rivedere le condizioni della separazione, evidenziava in un decreto che la ragazza viveva con la madre una quotidianità adeguata alla sua età che non intendeva modificare e rifiutava di incrementare gli incontri con il padre per una scelta personale e non perché plagiata dalla madre.


In sede di reclamo, anche la Corte d'Appello rilevava come il difficile rapporto con il padre, acuitosi nel tempo, la cui figura era vista dalla ragazza come perturbatrice del suo equilibrio e fonte di ansietà, non era stato determinato dalla, non dimostrata, opera denigratoria della madre.


La Cassazione, respingendo il ricorso, evidenzia come la Corte territoriale avesse debitamente valutato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e delle relazioni dei Servizi sociali, sia i comportamenti delle parti antagoniste, sia l'atteggiamento assunto dalla minore (divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di legittimità) nei confronti del padre, riconducibile alla sua volontà e non ad un plagio perpetrato dalla madre.

Se il minore rifiuta di vedere l'altro genitore...

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La Corte ha tenuto conto dei fatti rilevanti nella vicenda, emersi dall'attività istruttoria, compresa la denuncia rivelatasi infondata nei confronti dell'ex marito, sulla quale non vi è riscontro alcuno dell'intento calunnioso della denunciante, e li ha ritenuti non idonei a dimostrare la fondatezza della domanda del ricorrente volta a ottenere i provvedimenti di cui all'art. 709-ter del codice di procedura civile.


Tale norma, si rammenta, prevede che in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice possa, non solo, modificare i provvedimenti in vigore, ma anche ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento danni o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa.


Nel caso di specie, tuttavia, il giudice ha correttamente motivato, nel pronunciare un implicito rigetto della domanda del ricorrente ex art. 709-ter c.p.c. dopo aver valutato la vicenda nella sua complessità e, in sede di legittimità, non vi è spazio per una critica a tale decisione.

Scarica pdf Cass., I civ., ord. n. 27207/2019

Foto: 123rf.com
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