Per la CGUE le foto possono essere considerate oggetti d'arte in base a determinati criteri oggettivi. Una valutazione soggettiva degli Stati membri rischia di ledere la neutralità fiscale

di Lucia Izzo - Ai sensi della direttiva 2006/112/CE, le fotografie possono essere considerate oggetti d'arte idonei a beneficiare dell'aliquota IVA ridotta, ma dovranno essere "eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari". Nella compiere tale apprezzamento andranno esclusi altri criteri, in particolare la valutazione del loro carattere artistico compiuta dall'amministrazione tributaria nazionale competente.


In pratica, se rispondono ai criteri della direttiva IVA, anche le fotografie di matrimoni o altri eventi familiari possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta eventualmente prevista sugli oggetti d'arte. Deve, invece, ritenersi contraria ai dettami europei una normativa nazionale che limita l'applicazione dell'aliquota ridotta alle sole fotografie aventi "carattere artistico" qualora l'esistenza di tale carattere sia subordinata a una valutazione dell'amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale.


Lo ha chiarito la Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, nella sentenza del 5 settembre 2019 (qui sotto allegata) resa nella causa C-145/18. La domanda alla Corte verte sull'interpretazione degli articoli 103 e 311, e dell'allegato IX, parte A, punto 7) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA).

Il caso

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In particolare l'istanza origina da una controversia nata su suolo francese che ha visto scontrarsi una società, operante nel settore della realizzazione e della vendita di fotografie, e l'amministrazione tributaria che si era rifiutata di applicare l'aliquota IVA ridotta relativamente alla cessione di ritratti fotografici e fotografie di matrimonio, ritenendo che queste dovessero essere assoggettate all'aliquota IVA ordinaria.


Secondo il governo francese possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta solo le "fotografie artistiche", nozione che, secondo tale governo, si limita alle fotografie che esprimono un evidente intento creativo da parte dell'autore e rivestono interesse per ogni tipo di pubblico.

In particolare, la normativa nazionale ritiene che alcune fotografie illustranti, in particolare, eventi familiari come i matrimoni non abbiano, in linea di principio, carattere artistico, ma non esclude che possa averlo eccezionalmente. Invece, si ritiene che solo le fotografie di identità, le fotografie scolastiche e le fotografie di gruppo siano sprovviste di carattere artistico.

La società, invece, pone l'accento sulle condizioni poste dalla direttiva IVA (inerenti tiratura, firma e numerazione), precisando che il valore artistico di una fotografia costituisce un criterio soggettivo e variabile la cui valutazione comporta la formulazione di un giudizio sul merito di un'opera.

Ed è proprio per evitare una simile valutazione soggettiva, afferma la società, che il legislatore dell'Unione avrebbe stabilito condizioni dettagliate e oggettive che, pertanto, sarebbero le sole determinanti ai fini dell'identificazione delle fotografie che possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta.

Fotografie: i criteri per essere considerate oggetti d'arte

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La Corte di Giustizia UE viene dunque chiamata in causa per precisare le condizioni che le fotografie devono soddisfare per essere considerate oggetti d'arte affinché possano beneficiare dell'aliquota IVA ridotta, in forza della direttiva IVA.


Tale provvedimento, in effetti, riconosce agli Stati membri la facoltà di applicare un'aliquota ridotta in caso di cessione di oggetti d'arte effettuate dall'autore o dagli aventi diritto. Nella nozione di "oggetti d'arte", la medesima direttiva include le "fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto".


In effetti, come sostenuto dalla società francese oltre che dalla Commissione europea nelle loro osservazioni, l'art. 311, paragrafo 1, punto 2, della direttiva IVA, in combinato disposto con l'allegato IX, parte A, punto 7) di quest'ultima, determina le fotografie considerate oggetti d'arte mediante criteri oggettivi che sono, in sostanza, relativi all'identità e alla qualità dell'autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e alla limitazione del numero di esemplari.


Sono criteri ritenuti idonei a escludere che alcune fotografie possano essere qualificate "oggetti d'arte" quando risultano da una produzione di massa, che implica una tiratura affidata a laboratori specializzati senza che il fotografo abbia il controllo dell'effetto finale.

Niente valutazione soggettiva

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Per contro, un'interpretazione di tali disposizioni secondo la quale l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta si limiterebbe a fotografie che presentano, fra l'altro, un carattere artistico, farebbe dipendere l'applicazione di tale aliquota ridotta dal giudizio dell'amministrazione tributaria nazionale competente riguardo al loro valore artistico, valore che costituisce una caratteristica non oggettiva, ma soggettiva.

Ancora, l'interpretazione secondo la quale il beneficio dell'aliquota ridotta sarebbe riservato alle sole fotografie che presentano un carattere artistico può avere come conseguenza che talune fotografie, quali, ad esempio, quelle che illustrano eventi familiari come i matrimoni, siano trattate diversamente dal punto di vista dell'IVA, a seconda che l'amministrazione tributaria ritenga che esse abbiano o meno un carattere artistico, anche se tali fotografie presentano, eventualmente, proprietà analoghe e rispondono alle stesse esigenze del consumatore.

Tuttavia, il principio di neutralità fiscale osta a che merci o prestazioni di servizi simili dal punto di vista del consumatore medio, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell'IVA.

Pertanto, anche l'esame del contesto in cui si inseriscono le disposizioni di cui è richiesta l'interpretazione

depone a favore di un'interpretazione secondo la quale qualsiasi fotografia che soddisfi le condizioni previste dall'allegato IX, parte A, punto 7), della direttiva IVA, deve essere considerata un oggetto d'arte ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, ai sensi dell'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), di quest'ultima, senza che tale qualificazione possa dipendere dalla valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale competente, del suo carattere artistico.

Rischio di distorsioni della concorrenza

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L'interpretazione secondo cui dell'aliquota IVA ridotta possono beneficiare tutte le fotografie che soddisfino le condizioni oggettive previste dal citato allegato IX è conforme all'obiettivo perseguito dalla direttiva, dal momento che essa evita la necessità di valutare il valore artistico di una determinata fotografia con criteri soggettivi e variabili, valutazione che comporta il rischio di distorsioni della concorrenza.

La normativa francese, in pratica, non stabilisce criteri oggettivi, chiari e precisi per designare le fotografie aventi carattere artistico, ma si limita a una definizione in astratto di tali fotografie, basata su criteri vaghi e soggettivi attinenti all'evidente intento creativo dell'autore e all'esistenza di un interesse per ogni tipo di pubblico che tali fotografie devono avere.

Tale normativa, dunque, contrasta con i principi comunitari in quanto è idonea a lede il principio di neutralità fiscale e non consente di identificare, in quanto tali, le fotografie aventi carattere artistico e di distinguerle dalle altre fotografie.

Fotografie opere artistiche: i principi della CGUE

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In conclusione, la Corte ritiene che, per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta in forza della direttiva IVA, le fotografie devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.

L'esercizio della facoltà, riconosciuta agli Stati membri, di circoscrivere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta a una limitata categoria di fotografie rientranti nell'allegato IX, parte A, punto 7), della direttiva IVA è soggetto alla duplice condizione, da un lato, di isolare, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, soltanto elementi concreti e specifici di tali fotografie e, dall'altro, di rispettare il principio di neutralità fiscale. Tali condizioni mirano a garantire che gli Stati membri utilizzino tale possibilità esclusivamente in circostanze che assicurino l'applicazione semplice e corretta dell'aliquota ridotta scelta nonché la prevenzione di qualsiasi frode, elusione e abuso eventuale

Non rispetta il diritto comunitario quella normativa nazionale che, come avvenuto nel caso in esame, limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l'esistenza di quest'ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell'amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l'applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.

Scarica pdf CGUE, sent. C-145/18

Foto: 123rf.com
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