La domanda per la pace contributiva prevista dal D.L. n. 4/2019, in attesa dell'implementazione della procedura online, potrà essere presentata anche utilizzando l'apposito modulo allegato

di Lucia Izzo - Il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in legge n. 26/2019 ha, tra l'altro, disciplinato il c.d. riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.


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Riscatto periodi non coperti da contribuzione: come funziona

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Potranno esercitare la facoltà di riscatto gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione,

Ulteriore condizione per l'accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi.

Il periodo da ammettere a riscatto

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Il periodo di riscatto dovrà essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative sopracitate.

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Si potranno riscattare, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019: il periodo di riscatto dovrà essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative sopra citate.

Il versamento

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L'onere di riscatto potrà essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.


Non si potrà beneficiare della rateizzazione dell'onere qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; se ciò avviene nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Quando e come fare domanda

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Essendo limitata al triennio 2019-2021, la domanda potrà quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2021. Il riscatto potrà essere esercitato a domanda dall'assicurato, dai suoi superstiti o dai suoi parenti e affini, entro il secondo grado: l'onere versato sarà detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.


Solo per i lavoratori del settore privato, l'onere per il riscatto domanda di riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell'assicurato. La domanda da parte del diretto interessato o suo superstite si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.


In alternativa, potrà essere effettuata tramite:


- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;

- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.


Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell'implementazione della procedura per l'invio telematico, le domande potranno essere presentate utilizzando il modulo AP135 disponibile online e sotto allegato.


Scarica pdf Domanda riscatto ricongiunzione periodi contributivi

Foto: 123rf.com
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