Gli atti di trasferimento conseguenti a separazione e divorzio sono esenti dalle imposte anche se sono trascorsi molti anni dall'accordo

di Annamaria Villafrate - La Commissione Tributaria della Regione Liguria accoglie il ricorso di un notaio a cui è stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro in seguito a un trasferimento immobiliare avvenuto in virtù di un accordo di separazione, perché formalizzato a 22 anni di distanza. Per l'Agenzia delle Entrate il contribuente non ha diritto all'esenzione a causa dell'intento elusivo del rinvio e della prescrizione dell'accordo. La CTR Liguria però non è d'accordo non solo perché dal rinvio del trasferimento formale il contribuente non ottiene alcun beneficio fiscale, ma anche perché la prescrizione non può essere invocata da un soggetto diverso a quello nel cui interesse è prevista.

La vicenda processuale

Un notaio appella la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova chiedendo di dichiarare nullo, inesistente, infondato o privo di efficacia giuridica un avviso di liquidazione notificatogli a ottobre del 2016, ritenendo non dovute le somme richieste. Al notaio l'Agenzia ha richiesto il pagamento dell'imposta di registro dovuta per il trasferimento di una quota immobiliare, formalizzato con atto pubblico rogato nel settembre 2016, poi registrato. Trasferimento avvenuto in virtù dell'atto di separazione consensuale.

L'Amministrazione finanziaria

non ha riconosciuto all'appellante le agevolazioni previste dall'art. 19 della legge n. 74/1987 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa per "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione" dell'assegno di divorzio.

La Commissione provinciale con sentenza

del 2017 ha rigettato il ricorso perché le parti sono addivenute alla vendita a distanza di ben 22 anni dall'accordo contravvenendo così al rispetto del termine fissato per il 30.06.1994, adempimento che è quindi da considerarsi scaduto e non più riconducibile alla separazione. Ritardo determinato, come dichiarato dal notaio, dalla necessità di ottenere la concessione in sanatoria.

Ricorre in appello il contribuente ritenendo che l'art 19 della legge 74/1984 non stabilisca alcun termine di durata per godere dell'esenzione prevista dalla norma. Contesta quindi la prescrizione del diritto al trasferimento della moglie acquirente, sottolineando la finalità agevolativa dell'esenzione prevista nelle crisi familiari. L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello ribadendo quanto già espresso.

I trasferimenti frutto di un accordo di separazione sono esentasse e senza termine

La Commissione Tributaria regionale della Liguria accoglie l'appello del contribuente e annulla l'avviso di liquidazione impugnato. La Commissione non rileva un intento elusivo da parte degli ex coniugi, poiché il rinviare il trasferimento immobiliare su cui era è raggiunto l'accordo in sede di separazione di fatto non produce alcun beneficio dal punto di vista fiscale.

Non è fondato pertanto il rilievo dell'Amministrazione basato sulla scadenza del termine previsto nell'esclusivo interesse delle parti e che le stesse sono assolutamente libere di differire consensualmente e tacitamente. Stesso discorso per quanto riguarda l'eccezione del termine di prescrizione che in ogni caso, potrebbe essere sollevata solo dalla parte nel cui interesse è posta e non dall'Amministrazione tributaria.

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Scarica pdf Ctr Liguria sentenza 437-2019

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