Per il T.A.R. Umbria il primo cittadino non è competente e il regolamento Comunale non può attribuirgli il potere di adottare specifici provvedimento amministrativi

di Lucia Izzo - Non spetta al Sindaco ordinare al proprietario del cane, tenuto chiuso in un garage, di spostare l'animale in un luogo maggiormente compatibile con il suo sviluppo psico-fisico. Va dunque disapplicato il Regolamento Comunale che attribuisce un potere sindacale di adozione di tale provvedimento in quanto l'art. 107 TUEL attribuisce tale competenza all'organo dirigente.


Lo ha chiarito il T.A.R. Umbria nella sentenza n. 174/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso del proprietario di un cane, di razza pastore tedesco, regolarmente iscritto all'anagrafe canina.


Il caso

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A seguito di segnalazione di una guardia zoofila, il Corpo di Polizia Locale era intervenuto per verificare in quali condizioni fosse detenuto il cane trovandolo, al momento del sopralluogo, all'interno di un garage senza che fossero presenti ciotole contenenti cibo né acqua.


Dai successivi sopralluoghi emergeva che l'animale si presentava in apparenti buone condizioni di salute, ma venivano accertate violazioni alle norme previste nel vigente regolamento comunale per la tutela degli animali approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 21 aprile 2009; da ciò scaturivano una pluralità di procedimenti.


Ritenuto che la detenzione in tale luogo avrebbe sottoposto l'animale a una privazione sensoriale e a una condizione d'isolamento, il Sindaco ordinava al ricorrente di provvedere allo spostamento del cane in un'altra struttura in cui sarebbe vissuto in modo compatibile con il suo benessere psico-fisico.


L'uomo, che aveva evidenziando come l'animale venisse occasionalmente tenuto nel garage del padre a causa degli impegni di famiglia e di lavoro, contesta la legittimità dell'ordinanza del Sindaco in particolare eccependo l'incompetenza dell'autorità emanante.

Protezione animali e competenza comunale

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Doglianza che i giudici amministrativi ritengono fondata. La competenza comunale in materia di protezione degli animali (un tempo riservata all'ENPA), discendente dalla legge 281/1991, recante Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, è stata di recente ribadita anche nell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane del 24 gennaio 2013.

Tuttavia, evidenzia il T.A.R., la gravata ordinanza non si qualifica come contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, né richiama l'art. 54 del medesimo testo legislativo, essendovi nella parte motiva solo un generico richiamo all'intero TUEL. Dall'esame della stessa ordinanza neppure emergono i presupposti di necessità e urgenza che avrebbero giustificato l'adozione di un provvedimento siffatto.


Nel caso di specie, non sono stati esercitati poteri volti a fronteggiare emergenze in materia sanitaria e di igiene pubblica, né risulta, d'altro canto, che l'Amministrazione abbia ritenuto effettuare una segnalazione all'A.G.O. in ordine alla rilevanza dei fatti sotto il profilo penale e in particolare ai sensi dell'art. 544-ter del codice penale.


Come è noto, gli organi di governo monocratici, fatto salvo il principio di separazione tra indirizzo e gestione di cui all'art. 107 TUEL, esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti: ciò significa che nel disegno del Testo unico degli Enti locali la tipologia di competenza attribuita al Sindaco è di tipo tassativo, similmente a quella del Consiglio, mentre le funzioni residuali sono attribuite alla Giunta.

Spostamento del cane dal garage: non è competente il Sindaco

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Per quanto qui interessa, una competenza del sindaco non si rinviene nella L. n. 281/1991, che all'art. 4 prevede competenze comunali in materia attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, al risanamento ed alla gestione di canili e gattili.


Nel delineato quadro normativo, il fondamento del potere sindacale è rinvenibile solo nel regolamento comunale, che all'art. 3, comma 4, attribuisce al Sindaco "la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi".


La gravata ordinanza, dunque, è un provvedimento amministrativo che non rientra nell'art. 50, comma 3, né nell'art. 54 TUEL, ma trova la sua base normativa solo nel regolamento comunale, che deve, tuttavia, essere disapplicato (come richiesto dal ricorrente) nella parte in cui prevede in capo al Sindaco la competenza all'adozione di specifici provvedimenti applicativi, in quanto si pone in contrasto con l'art. 107 TUEL.


Infatti, il regolamento comunale può attribuire al sindaco la competenza ad adottare le misure di indirizzo volte ad attuare il regolamento stesso, ma nel rispetto della ripartizione tra atti di indirizzo e atti di gestione, spettando questi ultimi alla dirigenza. Nel caso in esame, al contrario, non può discendere dal regolamento un potere sindacale di adozione di specifici provvedimenti amministrativi.


Tuttavia, concludono i giudici, viene comunque fatto salvo il potere-dovere dell'amministrazione di porre in essere ulteriori accertamenti sul caso ai sensi delle leggi vigenti in materia per assicurare all'animale una sistemazione più adeguata.

Scarica pdf TAR Perugia, sent. n. 174/2019

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