L'avvocato che prima presta un parere a una Srl e poi, come domiciliatario difende la dipendente licenziata dalla stessa è in conflitto d'interessi e va sanzionato

di Annamaria Villafrate - Le SU della Cassazione n. 6961/2019 (sotto allegata) in linea con la decisione del Consiglio nazionale Forense ritengono che l'avvocato che, prima rende un parere a una Srl su una vicenda in cui è coinvolta una dipendente e poi, come domiciliatario, difende la lavoratrice nella causa di lavoro intrapresa dopo il suo licenziamento, violi il codice deontologico (art. 37) per conflitto d'interessi. Grazie a una minuziosa ricostruzione della vicenda il CNF ha correttamente ravvisato nella condotta del legale la violazione dei doveri di lealtà e correttezza nei confronti della società cliente per aver difeso in giudizio la parte opposta. L'attività di domiciliazione infatti non fa dell'avvocato un mero nuncius. Nel momento in cui sostituisce il dominus in udienza, svolge parimenti e in autonomia le stesse attività di patrocinio.

La vicenda processuale

Una S.r.l. propone un esposto davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano nei confronti di un legale. Essa lamenta la violazione dell'art. 37 del codice deontologico forense a causa di un conflitto d'interessi. Questi i fatti: l'esponente aveva contattato il legale in relazione a una vicenda che vedeva coinvolto il presidente del consiglio di amministrazione della società stessa e la compagna di questi, dipendente della S.r.l. L'avvocato aveva fornito un parere legale sulla natura del rapporto di lavoro della compagna del presidente del consiglio di amministrazione e le inadempienze della stessa alle obbligazioni contrattuali lavorative, prospettando la possibilità di un suo licenziamento, nel caso in cui i sospetti della società datrice si fossero rivelati fondati.

Una volta intervenuto il licenziamento, la dipendente lo impugnava davanti al Tribunale di Milano, assistita da avvocato di Roma, che si domiciliava presso lo studio del legale che aveva reso il parere alla società datrice, che interveniva alla prima udienza in sostituzione dell'avvocato romano a causa di un impedimento improvviso del dominus. Il COA di Milano, ravvisando la responsabilità dell'avvocato domiciliario, commina la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di quattro mesi. Ricorre in Cassazione l'avvocato avverso la decisione del CNF, che ha confermato il provvedimento del COA di Milano.

Dare un parere e poi difendere la parte avversa crea un conflitto d'interessi

La Cassazione rigetta il ricorso del legale con la sentenza SU n. 6961/2019. La motivazione del CNF è fondata sulla dettagliata ricostruzione della vicenda in cui ha ravvisato la violazione dei doveri di lealtà e correttezza. Il Consiglio ha ritenuto che il comportamento del legale integrasse "il concreto verificarsi di una di violazione dei canoni di lealtà previsti dall'art. 6 del codice deontologico forense pro tempore vigente, nonché di una ipotesi di conflitto di interessi, di cui all'art. 37 primo comma del codice deontologico pro tempore vigente."

L'accertamento compiuto dal CNF ha valutato correttamente come il "comportamento complessivo tenuto, prima di assistenza nella fase stragiudiziale che ha creato il presupposto (il licenziamento) per la successiva fase giudiziale e poi, intervenuta la fase contenziosa, esplicatosi nella domiciliazione dell'avvocato della controparte, e nella attività di assistenza in udienza della controparte, in relazione proprio alla controversia (impugnativa di licenziamento) relativa alla stessa questione sulla quale aveva prestato assistenza, integri una violazione dei doveri di lealtà e correttezza."

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Scarica pdf Cassazione Sezioni Unite civili n. 6961-2019

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