Non è retroattivo il decreto sicurezza con riguardo alle norme sui permessi di soggiorno per "casi speciali". La sentenza della Cassazione

di Annamaria Villafrate - Le norme contenute nel decreto sicurezza n. 113/2018 non si applicano ai procedimenti pendenti al 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del provvedimento. Così ha stabilito la sentenza n. 4890/2019 (sotto allegata) della Cassazione, che ha fissato questo importante principio in un giudizio instaurato da un cittadino della Guinea che si è visto respingere dal Tribunale di Napoli la domanda di protezione internazionale.

Leggi Migranti: Cassazione, irretroattivo il decreto sicurezza

In tali casi, ha prescritto la Corte, bisognerà che il questore rilasci un permesso di soggiorno per "casi speciali".

La vicenda

[Torna su]

Nella vicenda, il Tribunale di Napoli respinge la domanda di protezione internazionale per motivi umanitari avanzata da un cittadino della Guinea. Il richiedente ha addotto, a fondamento della domanda, solo ragioni economiche e di conflitto familiare. La protezione internazionale invece, per essere concessa, richiede presupposti ben più gravi, legati alla salute del richiedente, a situazioni oggettive di natura socio politica o alla presenza di problematiche di natura alimentare o sanitaria.

Ricorre in cassazione il cittadino straniero avanzando quattro motivi.

Il ragionamento della Cassazione

[Torna su]

Per rispondere all'ultimo la Suprema Corte ritiene necessario analizzare la normativa applicabile al caso di specie. Occorre cioè verificare quali sono le condizioni necessarie richieste per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerato che nel corso del giudizio, è intervenuto il ddl n. 113/2018, che ne ha cambiato la disciplina.

1) Il decreto ha eliminato la norma, contenuta nell'art. 5 c. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, che conteneva una indicazione generica delle ragioni da considerare per la concessione del permesso di soggiorno

. E' però rimasta in vigore la parte in cui si prevede che: "il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, possono essere, altresì, adottati, sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili ad uno degli stati contraenti".

2) Ha modificato l'art. 32 c. 3 del d.lgs n. 25/2008 togliendo alle Commissioni territoriali la valutazione della sussistenza residua di "gravi motivi umanitari" dopo il giudizio negativo su rifugio politico e protezione sussidiaria. Le Commissioni post riforma devono a trasmettere gli atti al Questore solo se sussistono le condizioni per la concessione di un permesso di soggiorno per "protezione speciale", tra i quali ci sono quelli previsti in presenza:

  • di un rischio individuale di essere soggetti a persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
  • di "fondati motivi" di essere sottoposti a tortura.

3) Il decreto 2018 ha previsto un nuovo permesso speciale per cure mediche per coloro che versano in condizioni gravi, della durata di un anno, rinnovabile.

4) Introdotto ex novo anche il permesso speciale di sei mesi rinnovabile per coloro che sono impossibilitati a rientrare nel paese d'origine per motivi di sicurezza dettati dalla presenza di una calamità naturale.

5) Nuovo anche il permesso speciale di due anni, rinnovabile e convertibile per chi compie atti di particolare valore civile.

6) Mantenuti invece il permesso per protezione sociale, quello per vittime di violenza domestica e per sfruttamento lavorativo tutti convertibili in permessi di lavoro.

Il nuovo quadro legislativo risulta quindi fondato su fattispecie tipiche e speciali.

Le disposizioni di carattere intertemporale del decreto sicurezza

[Torna su]

Per risolvere la questione dell'applicabilità del decreto sicurezza ai procedimenti pendenti relativi alla richiesta della protezione internazionale è necessario esaminare due norme contenute nel decreto n. 113/2018:

- Art 1 comma 8: "Fermo restando i casi di conversione, ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'art. 32 c.3 d.lgs n. 25 del 2008, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs n. 25 del 2008, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale, sulla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 19 c.1. ed 1.1. del d.lgs n. 286 del 1998." In sostanza, sono intangibili i permessi umanitari validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del nuovo decreto 113/2018. Dopo la scadenza però opera il nuovo regime giuridico che limita i poteri delle Commissioni.

- Art 1 comma 9: "Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale ed ha ritenuto sussistenti i gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali" ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8". La norma disciplina quei casi in cui la Commissione ha già accertato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, ha trasmesso gli atti al Questore, ma l'iter di rilascio non è ancora terminato.

Manca quindi una disciplina specifica per i giudizi in corso, che fanno seguito ad un accertamento positivo o al diniego da parte della Commissione o dedicata ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 5 ottobre 2018. Essa non può che essere costruita alla luce della normativa di settore e della giurisprudenza di legittimità.

Decreto sicurezza non retroattivo: permessi di soggiorno per casi speciali

[Torna su]

Dopo un sintesi della legislazione e della giurisprudenza relative alle questioni di diritto intertemporale la Corte di Cassazione conclude il proprio ragionamento enunciando il seguente principio di diritto: "La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendo/a con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. Tuttavia in tali ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, c. 9, di detto decreto legge".

Leggi anche:

- Cancellati i permessi di soggiorno per motivi umanitari

- Il permesso di soggiorno

Scarica pdf Cassazione civile sentenza n. 4890-2019

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: