L'Agenzia delle entrate pubblica la guida sul Sisma bonus con le indicazioni per usufruire delle detrazioni per gli interventi antisismici

di Gabriella Lax - Tutte le informazioni per usufruire delle detrazioni per gli interventi antisismici si trovano nella "Guida Sisma bonus", pubblicata dall'Agenzia delle entrate (sotto allegata).

Cos'è il Sisma bonus

Il "sisma bonus", si ricorda, è stato introdotto dal decreto legge n. 63/2013 in caso di interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici; si tratta di un'agevolazione che dal 1° gennaio 2017 riguarda anche i lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.

Le opere devono essere eseguite su edifici situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3).

In generale, la guida chiarisce in cosa consiste l'agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore.

Viene inoltre illustrata la disciplina degli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e il nuovo incentivo per l'acquisto di case antisismiche.

Sisma bonus, le agevolazioni per interventi antisismici

La detrazione d'imposta è pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, dovrà essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. La detrazione aumenta fino al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all'80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. Tra spese detraibili ci sono anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Sisma bonus, i soggetti interessati e la domanda

L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe. Dal 1º gennaio 2017, al posto della detrazione del 75 o dell'85%, i condòmini possono scegliere di cedere il credito a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi

i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione). Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "online"), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Sisma bonus e incentivo per l'acquisto di case antisismiche

Il decreto legge n. 50/2017 (art. 46-quater) ha aggiunto una nuova detrazione per l'acquisto di case antisismiche nei comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1". Nel caso di interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 70 o dell'80% effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1", mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi acquista l'immobile nell'edificio ricostruito può beneficiare di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dagli interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, o all'85% del prezzo della singola unità immobiliare, se gli interventi comportano il passaggio a due classi di rischio inferiore.

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