All'esame della Commissione giustizia alla Camera due proposte di legge che introducono nuove norme per l'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi e in caso di morte del proprietario

di Marina Crisafi - Affido animali in caso di separazione dei coniugi e in caso di morte del proprietario disciplinati per legge. È quanto propongono due disegni di legge (sotto allegati) presentati a marzo dalla deputata Brambilla e ora assegnati alla commissione giustizia della Camera per l'esame.

Affido animali in caso di separazione dei coniugi: la proposta

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La prima proposta, recante "Introduzione dell'articolo 155-septies del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi" ha il fine di sanare il vuoto normativo in materia e soprattutto di tutelare gli animali e il loro benessere di fronte ad una separazione familiare e ad un eventuale allontanamento dalla casa in cui vivono abitualmente.

Milioni di famiglie in Italia convivono con un animale d'affezione e "sono sempre più diffusi i casi nei quali cani, gatti e altri animali di affezione, considerati veri e propri membri della famiglia, diventano oggetto del contendere in procedimenti di separazione" si legge nella relazione al testo.

Alcuni tribunali, in mancanza di una norma ad hoc, "hanno applicato per analogia quanto previsto dal codice civile per i figli minori ponendo l'accento sull'interesse materiale e spirituale-affettivo dell'animale conteso da una coppia". Tra tutti, il caso del tribunale di Foggia, prosegue la relazione, in cui i giudici hanno affidato il cane "al coniuge ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale" riconoscendo contestualmente il diritto all'altro coniuge di prenderlo e portarlo con sé in giornate concordate dalle parti.

Il nuovo art. 155-sexies del codice civile

Da qui la proposta, di introdurre un nuovo art. 155-sexies nel codice civile, in base al quale, "In caso di separazione di coniugi proprietari di un animale di affezione, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni

e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, la prole, se presente, e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere". In caso di affido condiviso, prosegue il testo, "salvi diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell'animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario".

Affido animali se il proprietario muore: la proposta

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L'altra proposta di legge, recante "Introduzione dell'articolo 586-bis del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di morte del proprietario o detentore" mira altresì a colmare un vuoto normativo in materia di affido dei pet di casa in caso di decesso del padrone, "anche per evitare che gli amici a quattro zampe, già privati dell'affetto del loro amico umano, siano anche abbandonati al loro destino".

A tal fine, si prevede l'introduzione di un nuovo capo XIII-bis, nel titolo II del libro secondo del codice civile, dedicato all'affido degli animali d'affezione, e nello specifico del nuovo art. 586-bis, intitolato "Affido degli animali di affezione in caso di morte del proprietario o detentore".

Il nuovo art. 586-bis del codice civile

La nuova norma sancisce che "in caso di morte del proprietario o detentore di un animale di affezione, il curatore, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, entro 24 ore ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta garantendo il suo benessere".

In mancanza di accordo, sarà il tribunale a decidere, provvedendo, "altresì, sentiti gli enti e le associazioni di tutela degli animali di affezione individuati o riconosciuti con decreto del Ministro della salute, all'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari".

Viene legittimata inoltre "la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni siano utilizzati per garantire il benessere all'animale di affezione ad essi dato in affidamento".

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Foto: 123rf.com
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