Per la Cassazione è pacifico che vi può essere corresponsabilità di ostetrica e ginecologo per l'inadeguata gestione della sofferenza fetale

di Valeria Zeppilli - Durante il parto, le ostetriche sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano, che può far sorgere in loro capo delle responsabilità non minori di quelle che possono sorgere in capo al ginecologo.

Corresponsabilità di ostetrica e ginecologo

Ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte occasione di rilevare che in caso di sofferenza fetale, sul medico ginecologo e sull'ostetrica può gravare una responsabilità congiunta e concorrente.

Da ultimo, si veda in proposito quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 47801/2018 qui sotto allegata, dove si legge che deve considerarsi ormai pacifico che possa sussistere, nelle predette ipotesi, "una corresponsabilità del ginecologo (nel trascurare i segnali di sofferenza fetale) e delle ostetriche (nel venir meno al dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiotocografico), trattandosi di attività rientranti nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe".

Del resto, è consolidato l'assunto in forza del quale ciascun componente di un'equipe medica è gravato di un obbligo di diligenza che concerne non solo le specifiche mansioni che gli sono affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali e che possano quindi essere rilevati con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.

La vicenda

Nel caso di specie, in realtà, sulla base di tali principi è stata affermata la penale responsabilità del medico che tentava di difendersi dall'accusa di aver cagionato a un neonato una lesione da cui era derivata una grave e probabilmente insanabile malattia, rilevando che, in una situazione giudicata non preoccupante e di travaglio di parto spontaneo, il monitoraggio doveva essere gestito in via esclusiva dall'ostetrica.

Infatti, se è vero che anche l'ostetrica può essere chiamata a rispondere, è vero anche che il medico, di fronte a una gravidanza a rischio, non può limitarsi a garantire la propria reperibilità durante il parto ma deve vigilare attivamente sull'evolversi delle condizioni della partoriente e del nascituro.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 47801/2018
Valeria Zeppilli

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