La Cassazione conferma la responsabilità, per l'errata manovra sul nascituro, di ostetrica e ginecologo, quest'ultimo in quanto comunque responsabile della sala parto

Errata manovra estrattiva sul nascituro

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Medici responsabili per l'errata manovra estrattiva effettuata sul nascituro che gli ha comportato danni permanenti. Da un lato, è responsabile l'ostetrica se sussiste nesso causale tra il danno e la sua condotta, avendo la donna assunto un ruolo attivo in sala parto per quanto riguarda l'errata manovra. Dall'altro, corretto addebitare la responsabilità al ginecologo in quanto responsabile della sala parto e dell'equipe operante: il giudice resta libero di ricostruire tale responsabilità come frutto di una condotta omissiva o commissiva.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 29000/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi in relazione a una vicenda di responsabilità medica che aveva coinvolto il ginecologo e l'ostetrica di una clinica.


In dettaglio, ai due sanitari si contesta di aver cagionato a una neonata un deficit muscolare, che si era poi stabilizzato in una invalidità permanente, a causa delle manovre messe in atto per facilitare il parto. In prime cure, tuttavia, solo il medico e la clinica vengono condannati al risarcimento danni, ma la sentenza viene riformata in appello nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dell'ostetrica.


La donna, secondo il giudice a quo, era infatti intervenuta attivamente quanto all'errata manovra che aveva comportato il danno permanente alla spalla della bambina, mentre il ginecologo si ritiene responsabile sia per aver eseguito una manovra inutile, sia per non aver prestato adeguata assistenza terapeutica atta a superare senza danni il momento di crisi. Pertanto, la Corte territoriale conclude per la responsabilità solidale e concorrente dei sanitari assieme alla struttura ospedaliera.

Nesso causale tra condotta e danno

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La difesa dell'ostetrica, tuttavia, contesta la condanna della donna ritenendo omessa e insufficiente la motivazione sull'accertamento del nesso causale tra il danno e la condotta della stessa: per gli eredi della donna, che proseguono il giudizio, nessuna prova sarebbe stata raccolta sul nesso causale tra fatto e danno e, inoltre, si contesta la sentenza impugnata anche laddove ritiene provata la partecipazione fattiva dell'ostetrica contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.


Secondo la Cassazione, tuttavia, la Corte d'Appello ha agito correttamente: il giudice a quo ha ritenuto, infatti, di confermare l'esistenza del nesso causale tra il comportamento del medico e dell'ostetrica che hanno assistito professionalmente la partoriente, e il danno provocatole con una errata manovra estrattiva, forse inadatta alla situazione concreta, forse mal fatta, che comunque le ha provocato una invalidità permanente alla spalla e li ha ritenuti solidalmente responsabili.


Non essendo stata formulata domanda di rivalsa, sottolineano gli Ermellini, non era neppure necessario un accertamento puntuale delle rispettive condotte finalizzato ad una graduazione delle responsabilità nei rapporti interni. In conclusione, "la Corte d'Appello ha ritenuto, con ragionamento in fatto motivato e non sindacabile in questa sede, che per disimpegnare la bambina al momento della nascita i soggetti presenti con un ruolo attivo in sala parto avrebbero potuto porre in essere varie condotte alternative e che la condotta tenuta e le manovre effettuate, in assenza di accertate complicazioni esulanti dalla condotta dei sanitari o dalla loro responsabilità, quali la grandezza del neonato o le sue condizioni di fragilità particolare, e in assenza di una causa esterna neppure allegata, è da reputare, sulla base della regola del più probabile che non, che le abbia provocato il danno permanente alla spalla".

Ginecologo responsabile della sala parto

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Non trova accoglimento neppure il ricorso degli eredi del ginecologo che, invece, ritengono che la domanda di risarcimento era volta a far accertare la responsabilità commissiva del medico, come affermato in primo grado, mentre il giudice d'appello sarebbe andato oltre la prospettazione della parte confermando la responsabilità del ginecologo per non essere intervenuto al momento opportuno con un intervento risolutivo e per non aver impartito opportune direttive all'ostetrica, trasformando così la responsabilità da commissiva in omissiva.


In realtà, sottolinea la Cassazione, i fatti alla base della decisione sono sempre gli stessi e la responsabilità addebitata al ginecologo è sempre la stessa: la nascita della bambina con una distocia di spalla dovuta a errata manovra di estrazione ricade sotto la sua responsabilità perché il medico era il ginecologo responsabile della sala parto.


Come si legge in sentenza, "il giudice di merito è libero di ricostruire la responsabilità del medico come frutto di una condotta omissiva o commissiva". In dettaglio, nel caso di specie, sono stati valorizzati di più in primo grado il suo intervento diretto nella manovra errata e, in secondo grado, la sua incapacità di effettuare diverse e più appropriate manovre, nonché il fatto che non abbia impedito alla sua ostetrica di compiere la manovra errata.


E ciò era avvenuto sotto il comune presupposto che ciò accadeva in sala parto era sotto la responsabilità del ginecologo qualora riconducibile, secondo la regola del più probabile che non, all'intervento umano dell'equipe operante.

Nessun vizio di ultrapetizione

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La Suprema Corte ritiene non vi sia alcun vizio di ultrapetizione qualora il giudice renda la pronuncia sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti rispetto a quanto prospettato dalla parte e neppure quando egli dia ai fatti dedotti in giudizio una qualificazione giuridica diversa da quella che danno le parti.


Tra l'altro, nella vicenda esaminata vi è un'ulteriore particolarità, ovvero che, in primo grado, la difesa di medico e ostetrica è stata congiunta e lo stesso medico aveva dichiarato di aver partecipato attivamente alle manovre che portavano alla nascita della bambina. In appello, invece, la difesa si è diversificata e le linee difensive dei due sanitari non sono state più coincidenti: il medico, in tale sede, ha poi sostenuto di non aver svolto alcuna parte attiva, tranne il compimento della manovra di Kristeller che non è stata ritenuta causalmente responsabile della distocia, ma sostanzialmente inutile e inidonea a risolvere la situazione.


In conclusione, la Corte di Appello si è dunque limitata, legittimamente, a rivalutare gli stessi fatti tenendo conto delle argomentazioni svolte dalle parti, anche in appello, per giungere al punto di ritenere ugualmente responsabile il medico seppure sotto un diverso profilo.

Scarica pdf Cassazione Civile sentenza n. 29000/2021

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