La giustizia tributaria in Italia si occupa di gestire il contenzioso intercorrente tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente

Il sistema della Giustizia Tributaria

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La Giustizia Tributaria rappresenta un particolare settore della giustizia italiana che si occupa di gestire il contenzioso intercorrente tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente.

Il concetto di Giustizia Tributaria affonda le sue radici direttamente nei principi enunciati dalla Costituzione (artt. 2 e 53) la quale stabilisce che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche" in ragione della "loro capacità contributiva" per adempiere "ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Riforma giustizia tributaria

Con la riforma del processo tributario del 31 dicembre 1992, data di attuazione della L. n. 413/1991 e dei decreti legislativi nn. 545 e 546, il processo tributario assume una sua autonoma giurisdizione, con un suo organo di autogoverno (il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria) e tre gradi di giudizio ben distinti.

Il primo grado di giudizio si svolge innanzi alle Commissioni tributarie provinciali (CTP), mentre il grado d'appello si svolge innanzi alle Commissioni tributarie regionali (CTR). Inoltre è prevista la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione.

Oggetto della giurisdizione tributaria

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Nel dettaglio, stante la formulazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 (Codice del processo tributario) la giurisdizione tributaria ha ad oggetto:


- tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio (art. 2, comma 1, d.lgs. 546/92);

- le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/92);

- le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/92);

- in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/92).

Sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Le Commissioni Tributarie

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Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) si occupano dei ricorsi di tutti i contribuenti che ritengono infondate le richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti impositori. Il loro campo d'azione si determina secondo l'argomento del ricorso (oggetto) e del luogo in cui operano (ambito territoriale).

La giurisdizione tributaria rientra tra le giurisdizioni speciali ed è organizzata in Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (art. 1 d.lgs. n. 545/92).

Appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie: tutti i tributi; il catasto e l'estimo; le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.

Il sistema della giustizia tributaria è connotato dalla presenza sul territorio nazionale delle Commissioni Tributarie provinciali (CTP) e regionali (CTR) deputate a dirimere il contenzioso relativo all'ambito dei tributi erariali e locali.

Le Commissioni Tributarie Provinciali

Le Commissioni Tributarie Provinciali operano in primo grado e sono organizzate presso ciascun capoluogo di provincia, e suddivise in Sezioni secondo la tabella stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia.

Le Commissioni Provinciali sono competenti per le controversie tributarie proposte nei confronti delle Agenzie fiscali (entrate, dogane, demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione.

Le Commissioni Tributarie Regionali

Le Commissioni Tributarie Regionali, istituite presso ciascun capoluogo di regione, operano invece in secondo grado.

Le Commissioni Regionali sono competenti per le impugnazioni contro le decisioni della commissione tributaria provinciale che hanno sede nella loro circoscrizione.

Presidente giustizia tributaria e Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

A capo di ogni Commissione è posto un Presidente e un insieme di giudici selezionati e scelti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT), organo di autogoverno della magistratura tributaria.

Ogni Commissione Tributaria si suddivide in più sezioni composte a loro volta da un presidente, un vice presidente e da non meno di 4 giudici. All'interno della sezione il collegio decide con 3 giudici, salvo il caso del giudice monocratico nel giudizio di ottemperanza per le controversie di valore non superiore a ventimila euro e comunque per le spese di giudizio.

Presso ciascuna commissione è presente un Ufficio di Segreteria a cui è preposto un direttore, con il compito di supportare l'attività giurisdizionale. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie sono coordinate dalla Direzione della giustizia tributaria (DGT), del Dipartimento delle Finanze (DF) presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

La competenza territoriale delle Commissioni Tributarie

Nel dettaglio, la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie è stabilita dall'art. 4 del d.lgs. 546/92, come riformato dall'art. 9, comma 1, lett. b, del d.lgs. 156/2015 e dalla sentenza n. della Corte Costituzionale (n. 44/2016) che ha dichiarato illegittima la precedente formulazione del comma 1.

Ai fini dell'individuazione della Commissione Tributaria competente, la pronuncia ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/97, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.

Attualmente dunque la competenza per territorio è così individuata:


- per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97, sono competenti le Commissioni Tributarie nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;

- per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Commissioni tributarie nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazione medesime, ma l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

I procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione Tributaria Centrale, proseguono dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (art. 12 delle disp. trans. del d.lgs. n. 156/2015).


Le parti del processo tributario

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Sono parti nel processo dinanzi alle Commissioni Tributarie:

- il ricorrente;

- l'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al d.lgs. n. 300/1999, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto.


L'art. 12 del Codice del Processo Tributario (Assistenza tecnica) ha previsto l'obbligo per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie tributarie di valore inferiore a 3.000,00 euro.


Atti impugnabili e oggetto del ricorso

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Il ricorso può essere proposto avverso (art. 19, d.lgs. n. 546/92):


- l'avviso di accertamento del tributo;

- l'avviso di liquidazione del tributo;

- il provvedimento che irroga le sanzioni;

- il ruolo e la cartella di pagamento;

- l'avviso di mora;

- l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R. 602/73;

- il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 602/73;

- gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/92;

- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

- il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

- ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni Tributarie.

Termini processuali

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Il ricorso dovrà essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato tramite notificazione, anche a mezzo pec, spedizione o consegna all'ente impositore o all'agente della riscossione o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/97.

In caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, il ricorso può essere proposto decorsi 90 giorni dalla domanda di restituzione, presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino ad intervenuta prescrizione.

In mancanza di disposizioni specifiche, la domanda per la restituzione non può essere presentata oltre i due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Giustizia tributaria sentenze

Il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria è di 60 giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.).

Il ricorso per Cassazione, esperibile per i motivi indicati nell'art. 360, comma 1, c.p.c. (numeri da uno a cinque), deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza della CTR. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.).


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