Fattispecie ed analisi normativa del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nel caso di omissione del versamento dell'assegno ai figli nati fuori dal matrimonio
Dott.ssa Rosa Valenti - L'articolo 570 c.p. rubricato "violazione degli obblighi di assistenza familiare" punisce chi non rispetta l´obbligo di assistenza in favore del coniuge o del figlio anche nato fuori dal matrimonio. Il che vuol dire, a tale ultimo proposito, che si ravvisa una responsabilità penale ex art. 570 c.p. per l'ex convivente che non versa il contributo per il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

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Omissione assegno mantenimento a figlio naturale si applica l'art. 570 c.p. non l'art. 570 bis c.p.

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E' la più recente giurisprudenza di merito ad aver affermato che tale ipotesi deve essere ricondotta alla predetta fattispecie incriminatrice e non all'art. 570 bis c.p.. Tale ultima norma, infatti, sanziona penalmente l'omissione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio.

Il Tribunale Treviso (sentenza, 08/05/2018, n. 554) ha infatti sancito "non è coniuge chi non è coniugato, e non lo è mai stato, ed i principi di tassatività e divieto di analogia in malam partem impediscono di applicare la norma a chi coniuge non è".

Di conseguenza, l'art. 570 bi c.p. non punisce anche la condotta del genitore non coniugato che non corrisponde l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio, la quale è tuttavia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 570, comma 1, c.p.. Precisamente, con la pronuncia appena citata il giudice ha affermato che "è tuttora penalmente responsabile ai sensi dell' art. 570, comma 1, c.p., l'ex convivente che non versi il contributo al mantenimento in favore del figlio nato fuori dal matrimonio".


Il reato ex art. 570 del codice penale

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Si aggiunge, più nello specifico, che l'omesso versamento dell'assegno periodico previsto dell'art. 12-sexies l. n. 898/1970, richiamato dall'art. 3 l. n. 54/2006, non è stato ritenuto in generale rilevante esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza (cfr. Cass. . 25267/2017).

Il bene giuridico tutelato consisterebbe nell'assistenza familiare intesa in senso morale, fisico ed economico. La fattispecie in esame configura un reato proprio, in quanto non può essere commesso da "chiunque", ma soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma (coniuge, convivente, genitore) o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito. Titolari degli obblighi di assistenza familiare sono: i genitori, anche adottivi, il coniuge, il cui obbligo di assistenza viene a cessare con la dichiarazione di nullità del matrimonio o nel momento in cui la sentenza di divorzio diventa esecutiva. Inoltre, a seguito dell'introduzione dell'articolo 574 ter c.p. si riconosce la qualitá di "coniugi" anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Il nuovo art. 570-bis del codice penale

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Diversamente il nuovo art. 570-bis c.p. si riferisce "al coniuge che si sottrae all´obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".

Il riferimento al coniuge e a ogni tipologia di assegno lascia, di fatto, scoperta l'ipotesi di assegno previsto per il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, non essendo i genitori legati da vincolo coniugale". Questa disposizione normativa, a differenza dell'articolo 570 c.p., non fa alcun riferimento all´ipotesi di erogazione di assegno per il figlio nato fuori dal matrimonio.

Risulta chiaro che il legislatore abbia completamente omesso gli ultimi approdi della giurisprudenza della Suprema Corte che, proprio a partire dal 2017, avevano stabilito come in tema di reati contro la famiglia, fosse ormai acclarata una nozione di famiglia ampia «comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio ma destinate ad assumere identica dignità e tutela» (Cass. n. 25498/2017).


Dott.ssa Rosa Valenti

Trib. Treviso testo sentenza n. 554/2018

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