Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l'organo di governo della magistratura ordinaria che è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere in base all'art. 104 Cost., sulla cui disciplina ha inciso la Riforma Cartabia 2022

Cos'è il Consiglio Superiore della magistratura

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Il CSM è l'organo di autogoverno della magistratura, atto a garantirne l'autonomia e l'indipendenza dagli altri poteri dello Stato stante il principio di separazione dei poteri espresso dalla Costituzione.


Diverse sono le norme costituzionali che ad esso fanno riferimento tanto che il CSM è considerato un organo c.d. di rilievo costituzionale dell'ordinamento politico italiano in quanto è previsto proprio dalla Costituzione italiana, la quale però non ne disciplina le funzioni. A questo compito provvede infatti la legge n. 195/1958, oggetto di modifica da parte della Riforma Cartabia, approvata il 16 giugno 2022.

CSM: attribuzioni e funzioni

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La Costituzione (art. 110) stabilisce che spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ferme restando le competenze del CSM. Una disposizione che va letta in correlazione con la garanzia (ex art. 101, comma 2) dell'indipendenza dei giudici da ogni altro potere dello Stato (legislativo ed esecutivo) essendo questi soggetti soltanto alla legge.

Ciò si sostanza nell'affidamento esclusivo al CSM di tutta una serie di decisioni riguardanti la vita professionale dei magistrati (ordinari e onorari, civili e penali) e, più in generale, l'amministrazione della giustizia. Tali compiti vengono sottratti agli altri poteri dello Stato per evitare che questi possano influire sulle decisioni assunte dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il CSM, pertanto, decide di tutti gli aspetti della vita professionale del magistrato, nel dettaglio: accesso (tramite concorso pubblico), tirocinio, nomine, formazione, promozioni e progressioni in carriera (le c.d. valutazioni di professionalità), trasferimenti ad altra sede o funzioni, assegnazione e svolgimento di incarichi extragiudiziari, collocamento fuori del ruolo organico o collocamento a riposo (materie toccate dalla Riforma Cartabia) nomina a incarichi direttivi (o semidirettivi), assenze, congedi, e irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il Ministero della Giustizia interviene, tuttavia, nelle nomine dei dirigenti dei dirigenti degli uffici, esprimendo il "concerto", una sorta di parere necessario sul magistrato individuato dal Consiglio. Il CSM conserva, ancora, rilevanti poteri in materia di organizzazione degli uffici e informatica giudiziaria.

Ferme restando le competenze del Ministro della Giustizia, il CSM stabilisce le regole generali, oggettive e predeterminate, per l'assegnazione dei giudici alle sezioni e dei procedimenti ai singoli giudici, così tutelando l'autonomia del giudice da interferenze esterne e il principio costituzionale della precostituzione del giudice (art. 25 Cost.).

Infine, su richiesta del Ministro della Giustizia, il CSM può dare pareri sugli atti normativi all'esame del Parlamento e formulare proposte di legge a quest'ultimo in materie direttamente o indirettamente connesse all'ordinamento giudiziario e al funzionamento della giustizia.

Composizione del CSM

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La costituzione e il funzionamento del CSM, come anticipato, è materia regolata dalla legge 195/1958, più volte modificata, diversi anni fa dalla legge n. 44/2002 e da ultimo, dalla legge delega conferita al Governo per la Riforma dell'ordinamento giudiziario e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, approvata in via definitiva dal Senato il 6 giugno 2022 e contenuta nel disegno di legge n. 2595.

La Costituzione (cfr. art. 104 Cost.) prevede che ne facciano parte di diritto in ragione della funzione svolta: il Presidente della Repubblica, che presiede il CSM, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Ancora, secondo la Costituzione, una parte dei membri del CSM devono essere eletti da tutti i magistrati ordinari (cd. membri togati) tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura e un'altra parte (c.d. membri laici) è eletta dal Parlamento in seduta comune.

La riforma Cartabia ha innalzato il numero dei componenti elettivi da 16 a 20 e di quelli eletti dal Parlamento da 8 a 10, modifica che ha comportato l'inevitabile modifica del quorum necessario per la validità delle deliberazioni. Le deliberazioni infatti, in base alla riforma, sono valide se sono presenti almeno 14 magistrati e almeno 7 consiglieri eletti dal Parlamento. Invariato invece il quorum per le deliberazioni che è a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del Presidente in casi di parità.

I cambiamenti più importanti tuttavia apportati dalla Riforma Cartabia riguardano le elezioni (con modifiche che vanno a taccare anche l'elettorato attivo, l'elettorato passivo, le votazioni, lo scrutinio e la dichiarazione degli eletti) dei 20 magistrati e l'eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento con regole che prevedono il rispetto della parità di genere e la disciplina dei titoli di cui devono essere in possesso ai fini dell'elezione.

Il Vice-Presidente del CSM è eletto tra i componenti designati dal Parlamento e ha il compito di sostituire il Presidente della Repubblica in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni che questi gli delega nonché quelle previste dalla legge o dal regolamento interno (quali, ad esempio, la predisposizione dell'ordine del giorno e la presidenza del Comitato di presidenza).

Gli atti del CSM

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Oltre alle delibere relative ai singoli magistrati, il CSM ha il potere di adottare altri atti (para)normativi di carattere generale:

- il regolamento interno e il regolamento di amministrazione e contabilità, con il quale il Consiglio esercita la propria autonomia, autodisciplinando la propria attività, anche con riferimento ai profili economici e finanziari;

- il regolamento di disciplina del personale, che regola il contratto di lavoro subordinato dei dipendenti del CSM in maniera autonoma rispetto al pubblico impiego;

- il regolamento per il tirocinio dei magistrati, che disciplina durata e modalità dello stesso;

- le circolari, che fissano i criteri e le regole generali che disciplinano l'attività del Consiglio in una determinata materia;

- le risoluzioni e le direttive, delibere di carattere generale che fissano principi o propongono linee guida o orientamenti interpretativi.

L'organizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura

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Su ognuna delle materie di propria competenza (fatta salva quella disciplinare, che segue un autonomo procedimento, di natura giurisdizionale), il CSM decide con un procedimento di tipo amministrativo.

Le c.d. Commissioni, a cui il regolamento interno affida diverse materie di competenza, si occupano di gestire la prima fase del procedimento (c.d. fase referente) nel settore a esse assegnato, formulando infine una proposta di delibera.

Tutte le proposte provenienti dalle Commissioni sono poi esaminate, discusse e approvate (o respinte) dal "plenum", l'organo cui spetta il potere di assumere la decisione finale e del quale fanno parte tutti i componenti del CSM, ivi compresi quelli di diritto.

Le decisioni del plenum relative a magistrati sono recepite da un decreto del Ministro della Giustizia. Gli atti del CSM sono impugnabili davanti al TAR.


La Riforma Cartabia ha introdotto elementi di novità anche per quanto riguarda le Commissioni disponendo che le stesse debbano essere nominate ogni 16 mesi dal Presidente del CSM e che l'appartenenza alla sezione disciplinare determini l'incompatibilità di appartenenza ad altre Commissioni.

Particolarmente rilevante è, inoltre, l'attività svolta dal c.d. Comitato di presidenza (composto dal Vice Presidente, dal Primo presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore generale presso la Corte stessa) a cui sono affidate peculiari funzioni di "impulso": non solo promuove l'attività del Consigli e cura l'attuazione delle sue decisioni, ma si occupa della gestione organizzativa delle strutture del CSM, di autorizzare l'apertura di pratiche presso le Commissioni o delle assegnazioni ad esse e di curare la gestione finanziaria e contabile.

Il Segretario generale è un magistrato, coadiuvato da un Vice segretario (magistrato anch'esso) che ha invece il compito di curare l'efficace andamento degli uffici e dei servizi del Consiglio.

La sezione disciplinare

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Particolare attenzione merita l'attività svolta dalla c.d. "sezione disciplinare" che ha funzione giurisdizionale avendo il compito di giudicare nei procedimenti disciplinari contro i magistrati ordinari promossi dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione o dal Ministro della Giustizia per i fatti previsti dal d.lgs. 109 del 2006.

Quest'ultimo disciplina i fatti illeciti, il procedimento per accertarli e le sanzioni applicabili. Per quanto non previsto dal decreto legislativo, ove compatibile, il codice di procedura penale. La Sezione esercita dunque funzioni giurisdizionali e pronuncia sentenze e ordinanze, impugnabili davanti alle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione.

Sul numero dei componenti della sezione disciplinare è intervenuta la Riforma Cartabia che ha innalzato a 5 il numero dei componenti supplenti e ha previsto la possibilità di eleggerne di ulteriori, se risulta impossibile formare il collegio.

Al CSM è domandato il compito di determinare la sostituzione dei componenti della Sezione, solo in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato, mentre al Presidente della Sezione è domandato il compito di determinare i criteri da rispettare per procedere all'assegnazione degli affari tra i vari componenti interni ed effettivi della sezione.

Il sistema di governo autonomo

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Il Consiglio Superiore della Magistratura svolge la funzione di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura con l'ausilio di alcuni organi definiti suoi "ausiliari": si tratta di organi decentrati, dei Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

Questi, esprimono motivati pareri su numerose materie e provvedimenti di competenza del CSM e, avendo conoscenza diretta del magistrato o dell'ufficio interessato, sono in grado di fornire elementi fondamentali per il corretto esercizio dei poteri del CSM stesso.

Infine, un ulteriore apporto alle attività del CSM è fornito dai dirigenti degli uffici giudiziari: nello loro attività di amministrazione degli uffici stessi, infatti, rientrano compiti di vigilanza sul funzionamento degli uffici e di predisposizione di atti e documenti, relativi alla carriera dei magistrati in servizio presso l'ufficio o all'organizzazione, che vengono utilizzati dal CSM per le proprie deliberazioni.


Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Consiglio_Superiore_della_Magistratura.jpg
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