Grazie al bonifico "parlante" l'amministratore di condominio può fare a meno degli adempimenti dichiarativi sugli interventi di ristrutturazione edilizia nel 730

di Gabriella Lax - Se, in un condominio, le spese di ristrutturazione sono pagate con bonifico parlante l'amministratore è esonerato dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E del 20 settembre 2018 (sotto allegata), riguardo gli adempimenti degli amministratori condominiali per la comunicazione dei lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni dei condomini.

Ristrutturazioni condominio, col bonifico parlante esonero dal 730 per l'amministratore

L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, afferma che i pagamenti delle fatture di ristrutturazione sono soggetti alla ritenuta d'acconto da parte di banche e Poste italiane, dunque «sono già esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta - modello 770, quadro SY, sezione III».

In relazione a questo tipo di lavori gli amministratori di condominio possono non compilare la sezione III del quadro AC di Redditi e del quadro K del 730. Si parte dall'esame dell'articolo 7, comma 9 del dpr n. 605/1973 che spiega come gli amministratori devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria i beni e servizi acquistati dai condomini di cui si occupano.

E' stato poi il dm del 12 novembre 1998 a dare attuazione a questo obbligo ed a statuire i dati identificativi delle parti (incluso codice fiscale o partita Iva delle ditte cedenti o prestatrici), nonché l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno solare.

Lo stesso dm chiarisce che ci sono eccezioni riguardanti operazioni già comunicate all'anagrafe tributaria, tra le quali le informazioni relative alle forniture di acqua, luce e gas, le operazioni che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenute alla fonte; a cui si aggiungono gli acquisti inferiori ai 258 euro annui per singolo fornitore.

Ora, stabilito che le ristrutturazioni sulle parti comuni dei condomini, agevolabili ai fini Irpef da ricondurre a ciascun condomino, sono soggette al bonifico «parlante», alcuni amministratori chiedevano al fisco se l'esonero potesse essere esteso anche a tali operazioni.

La risposta dell'Agenzia è chiara: grazie al bonifico "parlante" l'amministratore di condominio può fare a meno degli adempimenti dichiarativi sugli interventi di ristrutturazione edilizia nel 730.

Scarica il testo della risoluzione 67/e/2018 dell'Agenzia delle Entrate

Foto: 123rf.com
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