Ferragosto è un giorno festivo, secondo la legge n. 260/1949, in cui il dipendente non è obbligato a lavorare se non previo accordo con il datore di lavoro

di Annamaria Villafrate - Da anni si parla di mettere mano alla legge per disciplinare una volta per tutte, la controversa questione del lavoro nei giorni festivi. La liberalizzazione, se ha permesso, a chi lavora, di gestire comodamente i propri acquisti, ha però sfavorito i dipendenti dei settori maggiormente penalizzati (ristoranti, bar, attività commerciali) che non hanno più la possibilità di trascorrere i giorni di festa con le proprie famiglie. Visto che Ferragosto è arrivato, che cosa succede se un dipendente si rifiuta di lavorare in questo giorno?

Vediamo insieme cosa dice la legge e la giurisprudenza della Cassazione:

Lavorare a Ferragosto: cosa dice la legge

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Il lavoro a Ferragosto è disciplinato dalla legge n. 260/1949, che all'art 2., considera giorno festivo "agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale" anche il 15 agosto, festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.

Lavorare a Ferragosto: cosa dice la Cassazione

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Detto questo, la giurisprudenza della Corte di legittimità da anni dimostra d'interpretare la normativa sulle festività, in modo decisamente uniforme. Secondo la Cassazione civile, Sez. L., n. 16592/2015, che richiama una precedente sentenza del 2005 infatti "ai lavoratori viene riconosciuto il "diritto soggettivo" di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose (Cass. n. 4435/2004, Cass. n. 9176/1997, Cass. n. 5712/1986). E' stato, tra l'altro, osservato che:

  • la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro;
  • la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo;
  • la legge n. 260/1949, che ha individuato le festività celebrative di ricorrenze civili e religiose con il conseguente diritto del lavoratore di astenersi dal prestare lavoro in dette festività, è completa e non consente di fare ricorso al procedimento per analogia, non occorrendo ricercare un quid comune per integrare una lacuna dell'ordinamento (…)."

Insomma il lavoratore non può essere obbligato a lavorare il giorno di Ferragosto, se non esiste un preventivo accordo con il datore, ovvero se tale obbligo non è previsto nel contratto individuale di lavoro specificamente approvato dal dipendente. in assenza di tale accordo, qualora si rifiuti, la sanzione disciplinare eventualmente irrogata dal datore di lavoro è da considerarsi del tutto illegittima.

A conferma di questo indirizzo, anche la Cassazione civile n. 21209/2016 non fa che ribadire la "consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 91761997), che si condivide pienamente e cui si intende dare continuità secondo la quale il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge".

Leggi anche Lavoro: come viene pagata la giornata di Ferragosto


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