Esenzione bollo auto a chi spetta: dai disabili ai titolari di auto o moto con più di 30 anni e di veicoli elettrici per i primi 5 anni

di Annamaria Villafrate - Il bollo auto, la tassa automobilistica sulla proprietà, non è dovuto per tutti i veicoli. La legge prevede infatti l'esenzione per alcune categorie di disabili, per i proprietari di auto e moto con più di trent'anni e per i titolari di veicoli elettrici per i primi 5 anni dalla data della prima immatricolazione. Occorre però precisare che la competenza in materia di bollo da anni è affidata alle Regioni, per cui è sempre bene informarsi presso gli uffici competenti dell'ente per sapere se sono previste altre forme di esenzione di cui beneficiare.

Indice:

Esenzione bollo auto per disabilità

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L'esenzione dal pagamento del bollo auto è una delle agevolazioni stabilite in favore dei portatori di handicap.

A chi spetta l'esenzione

Non tutti i disabili però possono usufruire di questo vantaggio fiscale, ma solo alcune e specifiche categorie:

  • i sordi, ovvero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 381/1970 qualunque "minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio";
  • i ciechi totali, che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 138/2001 sono: "a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento";

  • i ciechi parziali, che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 138/2001 sono: "a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento";

  • gli ipovedenti gravi, che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 138 del 2001 sono: "a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento";

  • i soggetti con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
  • gli inabili con una difficoltà grave di deambulazione o pluriamputati la cui condizione di handicap è stata certificata da una Commissione medica ASL;
  • i soggetti disabili con minorate capacità motorie, non colpiti da una grave limitazione della deambulazione.

Esenzione estesa anche ai familiari

Dell'esenzione possono beneficiare anche i familiari dei disabili suddetti, se fiscalmente a carico loro perché titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro. L'esenzione è riconosciuta solo in relazione al mezzo di trasporto impiegato totalmente o prevalentemente per il soggetto affetto da disabilità.

Per quali veicoli spetta l'esenzione

L'esenzione spetta:

  • per i veicoli a benzina con cilindrata non superiore a 2000 cm3;
  • e per quelli diesel con cilindrata non superiore a 2800 cm3.

Le Regioni possono prevedere ulteriori categorie di disabili da esonerare dal pagamento del bollo auto. Da qui l'opportunità di rivolgersi agli uffici competenti per le informazioni di dettaglio.

Esenzione bollo per auto e moto con più di 30 anni

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La legge n. 342/2000, in virtù delle modifiche apportate dalla n. 190/2014, al comma 1 dell'art. 1 stabilisce che: "Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato."

Il comma 4 dello stesso articolo prevede però che, se i veicoli e i motoveicoli ultra trentennali vengono utilizzati su una pubblica strada, sono tenuti a pagare una tassa forfettaria di circolazione di Euro 28,40 per gli autoveicoli e di Euro 11,36 per i motoveicoli, di cui il conducente deve conservare la ricevuta di pagamento, in caso di controllo da parte degli organi di polizia. La suddetta tassa forfettaria di circolazione:

  • in caso di tardato pagamento non è soggetta a sanzione,
  • non è dovuta se il veicolo non circola su aree pubbliche.

Esenzione bollo auto ecologiche

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La legge di Bilancio per il 2018 prevede l'esenzione totale dal pagamento del bollo per auto, moto e ciclomotori a due, tre o quattro ruote a propulsione elettrica per i primi 5 anni successivi alla data della prima immatricolazione. Terminato il periodo di esenzione la tassa automobilista deve essere corrisposta nella misura di 1/4 dell'importo stabilito per le auto a benzina.

Per approfondimenti leggi anche:

- Bollo auto: la guida completa

- Bollo auto: esenzione per i disabili


Foto: 123rf.com
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