L'indennità di accompagnamento non rientra nella nozione di reddito prevista dal testo unico in materia di spese di giustizia a proposito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

di Giovanni De Lorenzo - Nella sentenza n. 26302/2018 (sotto allegata) la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione della configurabilità dell'indennità di accompagnamento quale "reddito" ai fini della verifica del rispetto della soglia di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

A prima vista sembrerebbe scontato che quanto ricevuto dall'Inps a titolo di indennità di accompagnamento dagli invalidi totali non rientrasse nel computo del reddito necessario per accedere al patrocinio a spese dello Stato. In vari casi, però, non è stato ritenuto così e, quindi, è stato opportuno l'intervento dei Giudici di legittimità per la statuizione di un principio chiarificatore.

L'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica di tipo assistenziale che viene erogata dall'INPS, su domanda degli interessati e previa visita medica, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali sia stato accertato almeno uno dei seguenti requisiti, alternativi fra loro: impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore; incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Attualmente, per l'anno 2018, l'importo mensile erogato per tale prestazione è pari ad euro 516,35.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato è previsto e disciplinato nella parte III del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n.115/2002): è assicurato il patrocinio tecnico a favore del cittadino non abbiente nel processo penale, nonché nei processi civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

Ai sensi dell'art.76, comma 1, del DPR n.115/2002 può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore attualmente ad €.11.493,82 (somma così aggiornata con Decreto Min. Giustizia del 18.1.2018 in G.U. n.49 del 28.2.2018). Tale limite di reddito viene aggiornato ogni due anni, ai sensi dell'art.77 DPR n.115/2002, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, al fine del calcolo del reddito si cumulano i redditi di ciascun componente e solo per il processo penale il limite di reddito è elevato di €.1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi (sulla nozione di familiare convivente ai fini del calcolo vedasi recente sentenza Cass., Sez. IV Pen., n.17426 del 18.4.2018).

Il caso

Il GIP del Tribunale di Roma, in sede di opposizione, aveva rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione dell'indagato al patrocinio a spese dello Stato. La motivazione del rigetto dell'opposizione si basava sul rilievo che, dalla documentazione allegata all'istanza, risultava la percezione dell'indennità di accompagnamento che, incidendo sulla determinazione del reddito del nucleo familiare, avrebbe verosimilmente comportato il superamento dei limiti di legge.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art.99, comma 4, D.P.R. n.115/2002, sulla base di tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo è stato lamentato che il giudice, in sede di opposizione, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ed avrebbe rigettato l'opposizione per motivi diversi da quelli che avevano formato oggetto di valutazione da parte del primo giudice.

Con il secondo motivo è stato lamentato che il giudice sarebbe incorso in violazione di legge laddove ha considerato valutabile ai fini della determinazione del reddito l'indennità di accompagnamento.

Con il terzo motivo è stato lamentato che il giudice, essendosi espresso in termini di verosimiglianza, avrebbe dovuto richiedere o acquisire comunque la documentazione attestante l'importo percepito a titolo di indennità di accompagnamento. Ciò al fine di valutarne la consistenza e di effettuare un corretto calcolo ai fini della verifica del superamento della soglia.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con una valutazione fondata su precedenti giurisprudenziali ed ampiamente condivisibile, ha affermato la fondatezza del secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri.

In particolare, è stato ribadito l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato il seguente principio di diritto, confermato anche nella sentenza in commento: "in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali". Per tal motivo, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Roma. A sostegno della decisione la Suprema Corte ha citato, a titolo esemplificativo, la sentenza della Sez. IV Penale del 4.2.2015, n.24842.

Pertanto, si legge nella motivazione che ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento, che ha natura di sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per questo tale indennità non rientra nella nozione di reddito prevista dal testo unico in materia di spese di giustizia a proposito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (sul punto vedasi anche la sentenza, più risalente nel tempo, della Corte di Cassazione, Sez. III Pen., del 1.7.2002 n.31591, citata da parte ricorrente nel giudizio in questione).

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Cassazione sentenza n. 26302/2018

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