Per il Ministero della Giustizia il contributo unificato non è dovuto né per la fase di competenza del P.M. né per quella eventuale innanzi al Presidente del Tribunale

di Lucia Izzo - Nei procedimenti di negoziazione assistita di cui all'art. 6, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 non è dovuto il contributo unificato né per la fase di competenza del Pubblico ministero né per quella eventualmente di competenza del Presidente del Tribunale.


Lo ha chiarito il Ministero della giustizia, nella circolare in materia di spese di giustizia n. 121894/2018 (qui sotto allegata) dello scorso del 14 giugno scorso avente a oggetto "Procedimenti in materia di negoziazione assistita - Contributo unificato per la eventuale fase celebrata davanti al Presidente del Tribunale".

La convenzione di negoziazione assistita

Il Ministero rammenta quanto stabilito dal d.l. n. 132/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), conv. con mod. dalla legge 162/2014.


Questo, all'art. 6, ha introdotto il procedimento di "convenzione di negoziazione assistita" che le parti interessante possono concludere, con l'assistenza obbligatoria di uno o più difensori per parte e senza l'intervento del giudice, che inciderà direttamente sul matrimonio e sui relativi rapporti.


L'accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.


La procedura si articola diversamente a seconda che il Pubblico Ministero sia chiamato a rendere un nullaosta (in assenza di figli minori o equiparati) o un' autorizzazione (in presenza di figli minori o equiparati): in quest'ultimo caso, ove il P.M. non ritenga di autorizzare l'accordo, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale, il quale provvede senza ritardo.


Con una precedente circolare del 29 luglio 2015, la Direzione Generale ha sottolineato la gratuità del procedimento instaurato davanti al Procuratore della Repubblica ed eventualmente proseguito davanti al Presidente del Tribunale, non essendo dovuti né il contributo unificato di iscrizione a ruolo né l'imposta di bollo.


Neppure sono dovuti i diritti di copia per il rilascio della copia autentica del nulla osta e dell'autorizzazione che il pubblico ministero è chiamato ad apporre sull'accordo concluso ai sensi dell'art. 6 del d.l. 132 del 2014.


La circolare, in merito alla gratuità o meno del procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del "nulla osta" o della "autorizzazione", ha ritenuto di dovere escludere la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art. 9, d.P.R. n. 115/2002 dovuto 'per ciascun grado di giudizio" su richiesta di attività giurisdizionale delle parti.

Niente contributo unificato per le convenzioni di negoziazione assistita

La gratuità del procedimento in esame, anche ove eventualmente proseguito davanti al Presidente del Tribunale, è stata ribadita anche dall'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.


Nella nota del 16 marzo 2018, l'Ispettorato ha precisato che, in realtà, "in tali procedimenti, il contributo unificato non deve essere versato neppure nell'eventuale fase presidenziale, fermo restando l'obbligo del versamento del c.u. stesso solo se e quanto vi sia una effettiva attività di impulso delle parti volta a promuovere consensualmente o congiuntamente procedimenti, diversi da quelli in esame, di separazione ex art. 711 c.p.c., di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ex art. 4, comma 16, L. n. 898 del 1970 oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio ex arti. 710 c.p.c., 9 legge n. 898 del 1970".


Nonostante ciò, lo l'Ispettorato generale ha segnalato al ministero l'esistenza di prassi diverse con riferimento alla fase del procedimento in esame che si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale (che, giova ricordarlo, non è stata disciplinata dal legislatore del 2014). In particolare, in taluni uffici giudiziari è stato in tali casi richiesto il versamento del contributo unificato.


Pertanto, la circolare ritiene opportuno ribadire il sopracitato orientamento interpretativo, ovvero quella della gratuità del procedimento in esame, al fine di promuovere uniformità di comportamento nell'ambito degli uffici sul territorio e prevenire un possibile contenzioso (per il caso di richiesta di contributo unificato non dovuto).



Ministero Giustizia, circolare n. 121894/2018

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