La legge sancisce il diritto a detenere animali domestici in condominio, ma nulla dice in ordine al numero massimo di esemplari che è possibile ospitare

Domanda: Quanti animali domestici è possibile tenere nell'appartamento condominiale?


Risposta: La legge n. 220/2012 ha aggiunto all'art. 1138 c.c. (Regolamento di condominio) un ultimo comma che riconosce il diritto a tenere animali domestici in Condominio, precisando che "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".

In realtà, anche prima della riforma la giurisprudenza maggioritaria si era espressa nel senso di ritenere illegittimo un divieto generalizzato, predisposto dal regolamento condominiale, di detenere animali in condominio


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Quanto all'applicazione di tale novità legislativa, secondo alcuni valevole solo per l'avvenire (cfr. art. 11, comma 1, prel. c.c.), quindi solo per i regolamenti condominiali successivi all'entrata in vigore della legge, una diversa interpretazione è stata fornita dal Tribunale di Cagliari.

In una sentenza del 22 luglio 2016, il giudice sardo ha ritenuto l'ultimo comma dell'art. 1138 c.c. applicabile a tutte le disposizioni che con essa contrastino, indipendentemente dal fatto che il regolamento sia contrattuale o assembleare e indipendentemente dal momento in cui è stato introdotto, ovverosia se prima o dopo la novella del 2012

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Scatterebbe quindi, per i regolamenti condominiali vigenti, una nullità sopravvenuta delle clausole che vietano o limitano la detenzione degli animali domestici.

Animali in condominio: le regole

Ovviamente, la possibilità di tenere animali domestici va contemperata con la necessità di rispettare una serie di regole di condotta (spesso previste nello stesso regolamento) nel rispetto degli altri abitanti dello stabile.

Ad esempio, l'animale dovrà essere custodito con particolare cautela e quindi, nei suoi spostamenti, munito di museruola e guinzaglio

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Inoltre, per la propria e altrui incolumità, gli animali dovranno essere sottoposti a scrupolosi controlli veterinari e massimo rispetto sarà richiesto in relazione alle condizioni igienico-sanitarie dell'animale, anche in relazione alla vivibilità nell'appartamento poiché accumuli compulsivi in ambienti inadeguati potrebbero essere deleteri per la salute degli animali stessi e comportare una condanna per maltrattenti (art. 544-ter c.p.)

Non si tratta, dunque, di un diritto privo di limiti, posto che anche la legge stabilisce norme che vengono in rilievo quando si parla della tenuta degli animali domestici.

Odori sgradevoli e rumori che superino la normale tollerabilità, ad esempio, potrebbero rientrare nella disciplina delle immissioni di cui all'art. 844 c.c., sicché agli altri condomini sarò consentito chiedere la cessazione della turbativa attraverso l'allontanamento dell'animale (art. 700 c.p.c.)

Ancora, chi suscita o non impedisce "strepiti di animali" potrebbe incorrere nel reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), ove il disturbo sia idoneo a essere potenzialmente arrecato a una pluralità di persone.

Cani e gatti in condominio: quanti esemplari è possibile detenere?

Posto tale premessa, si evidenzia come la legge nulla abbia stabilito per quanto riguarda il numero di animali domestici che il padrone potrà tenere nel suo appartamento.


Ciononostante, il Comune di Gaeta nelle modifiche recentemente introdotte al proprio "Regolamento sulla tutela degli animali" il 28 settembre 2017 (approvate all'unanimità), ha fissato un limite agli animali che possono essere detenuti in Condominio.


Innovazioni spronate da una spinosa vicenda locale che aveva visto protagoniste due donne nei confronti delle quali erano giunte numerose lamentele da parte di condomini e inquilini vicini: le signore, infatti, avevano detenuto oltre 50 gatto nel proprio giardino, circondato da reti e posizionato in una zona ad alta densità abitativa.


Il Comune ha dunque deciso, "con particolare riferimento ai cani ed ai gatti custoditi in giardini condominiali o in giardini privati all'interno di un contesto condominiale o, comunque, in spazi da cui potrebbe derivare un pregiudizio ai condomini", di prescrivere il numero massimo di cinque esemplari detenibili.


Invece, la restrizione alla detenzione in appartamento (quindi in aree chiuse) è stata rapportata alla superficie dello stesso, poiché "ciascun animale domestico deve godere di uno spazio minimo pari ad otto metri quadrati".


La vicenda ha ingenerato reazioni critiche soprattutto da parte delle associazioni animaliste, tanto da giungere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, tuttavia, ha respinto il ricorso presentato da A.D.A. (Associazione difesa degli animali) che aveva criticato le modifiche al Regolamento Comunale.


Il caso è destinato, presumibilmente, a far ancora discutere (anche nella aule della giustizia) ed è strettamente correlato alla materia del numero di animali detenibili in appartamento.


Come premesso, sul punto la legge non si esprime, limitandosi a enumerare gli obblighi da rispettare (amministrativi, civili e penali) e il fatto che avere un animale è un diritto che non può essere vietato o limitato dal regolamento condominiale.


Potenzialmente, quindi, ove vengano rispettati gli obblighi di legge, non c'è limite al numero di animali detenibili e sarà quindi possibile averne più di uno o due, anche cinque o sei, ma svoltando ove i proprietari mantengano salubre la zona, allontanando i cattivi odori con le necessarie precauzioni, e impedendo che i propri amici a quattro zampe abbaino e facciano rumori che disturbino la quiete dei vicini, soprattutto la notte.


Appare evidente, tuttavia, che all'aumentare del numero di cani e gatti in casa diviene sempre più complesso mantenere il controllo sui propri animali domestici: pertanto, sarà dunque necessario attenzione quando si accolgono in casa molti animali domestici, in quanto una detenzione violativa delle norme di legge (o di quelle di condotta previste dal Regolamento) potrebbe avere delle ripercussioni non solo a livello condominiale, ma anche civile o penale con le sanzioni che ne conseguono.

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