Il Giudice di Pace di Frosinone il 7 marzo 2018 ha annullato una multa per eccesso di velocità illustrando i profili di informativa della presenza del controllo, taratura e verifica periodica
di Paolo M. Storani - Eccesso di velocità, violazione dell'art. 142, 8° co., Codice della Strada: ormai lo abbiamo mandato a memoria che della sicurezza viaria e della prevenzione degli incidenti (e dei lutti) importa a pochi (fortuna che, da inguaribile ottimista, vedo il bicchiere sempre mezzo pieno), anche se le postazioni di controllo sulla rete stradale hanno ormai trasformato ogni nostro spostamento in un incubo inenarrabile. Come si fa, a titolo esemplificativo, a procedere ad una media di km/h 130 sull'autostrada che ci conduce a Bari? Caratteristiche della strada: manto stradale in perfetto stato che pare che abbiano appena passato scopa e straccio, visibilità illimitata di un nastro d'asfalto che sembra sia stato gettato appositamente per noi, non ci sono altri utenti della strada neanche dall'opposto senso di marcia (anzi, in verità ci sentiamo un po' soli soletti), il sole splende beatamente in condizioni viarie ottimali di una primavera/estate... ma safety tutor sempre in agguato per trasformare una gradevolissima gita contornata dagli ulivi secolari in un potenziale tracollo finanziario! Giunto alla meta pugliese (evviva la Puglia, quant'è bella, quanto sono accoglienti i suoi abitanti, quanto sono abili a risolverTi ogni problemino) con ovvia preoccupazione per il rischio di salassi in arrivo con l'odiosa busta verde, mi sono addirittura confidato/sfogato con il Presidente del Tribunale: ma come si fa a rispettare una velocità di crociera che, se osservata, par di procedere in groppa ad un mulo per un tratturo? Le nostre greggi in transumanza si chiamano pratiche o cause (per me anche i convegni ed i seminari) da affrontare in giro per l'Italia.


1. Inquadramento
2. Motivi della decisione

3. Epilogo


Inquadramento

E allora ci trasferiamo momentaneamente al Giudice di Pace di Frosinone per vedere quale destino abbia avuto una delle opposizioni... romantiche e dell'idealità che l'Avv. Roberto Iacovacci va presentando per il Lazio ed altrove per censurare e per stigmatizzare l'operato, talvolta inconcepibile/impensabile, degli enti locali. La sentenza è la n. 143 decisa dalla Dott.ssa Caterina Di Vito il 21 febbraio 2018, e, poi, pubblicata con deposito in Cancelleria del 7 marzo 2018. Il pensiero va sempre istintivamente al mio autore statunitense preferito Ray Carver, immenso e sfortunato scrittore (e pescatore di salmoni) asseritamente minimalista, ed al titolo di una raccolta di racconti esemplare per chi si avvicini al foglio bianco, Di cosa parliamo quando parliamo d'amore. Titolo che prendiamo nuovamente in prestito per commentare questa recente pronuncia in tema di autovelox
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Motivi della decisione

La GdP frusinate si dimostra padrona della materia; progredisce nello stendere la motivazione in modo ordinato, lineare ed istruttivo prendendo le mosse dalla reiezione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva; risponde all'ente eccipiente che, anche se l'infrazione è stata elevata dalla Polizia Municipale, "legittimata passiva è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto" e menziona al riguardo Cass., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2013, n. 8344. Vale a dire la Prefettura di Frosinone. Sul problema della preventiva segnalazione in ordine al posizionamento degli autovelox, ricorda che "il legislatore prima e la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito poi, hanno più volte posto l'evidenza sulla necessità di dare informativa agli utenti della strada circa l'esistenza dei limiti di velocità e l'utilizzo di mezzi di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell'idoneità e della correttezza".

Ovviamente "la segnaletica - prosegue l'Onorario frusinate nella sentenza 7.3.2017 - deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l'illegittimità dell'accertamento secondo prudente apprezzamento". Conclude il GdP laziale: "Peccato che agli atti del procedimento non risulti depositata alcuna documentazione, anche fotografica, da far ritenere rispettato il principio poc'anzi ricordato". Infatti, dev'esser consentito all'utente viario di "regolare per tempo la velocità di percorso". In ordine alla taratura degli...ordigni soggiunge che "occorre dire che il principio consolidato secondo cui gli apparecchi non tarati o non sottoposti a controlli periodici non sono da considerare attendibili" viene affermato ai più elevati livelli: ad esempio come Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, e Cass., Sez. II Civ., 11 maggio 2016, n. 9645. Ispirandosi proprio alla pronuncia della Consulta la S.C. testualmente stabilisce: "per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità".

Talché, il certificato di taratura di per sé non legittima il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

Ricordiamo che la Corte Costituzionale 113/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, 6° co., del Codice della Strada per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni di limiti di velocità siano sottoposte a verifiche con periodicità, sia in ordine alla taratura che alla funzionalità.

In effetti, così come interpretata sino a quel momento (2015), la norma esonerava i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e taratura e ciò collide con il principio di ragionevolezza.

Epilogo

Poiché "l'Autorità opposta, pur a conoscenza della contestazione posta dall'opponente, non ha fornito alcun chiarimento al riguardo, anche se su di lei incombeva l'onere della prova", ricorso accolto, provvedimento a carico della ditta impugnante annullato e spese more solito compensate.

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