I detenuti per stare in carcere devono rimborsare lo Stato che sostiene le spese per il loro mantenimento, in base a quanto sancito dall'art. 2 della legge n. 354/1975 e da diverse norme del codice penale e di procedura

I detenuti devono pagare per stare in carcere?

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Per rispondere a questa domanda è necessario riportare e analizzare il contenuto di diverse disposizioni contenute principalmente nella legge dell'ordinamento penitenziario e nel codice penale.

Cosa prevede l'ordinamento penitenziario

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 354 del 26/07/1975 sull'ordinamento penitenziario:"1. Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato. 2. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188,188, 189, 191 c.p e 274 c.p.p. 3. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'art. 213 c.p , ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'art. 213 c.p. 4. Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo. 5. Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica."

Le norme del Codice penale

Detto questo, visto che la norma sopra riportata richiama diverse norme, iniziamo col dire che l'art. 145 c.p. prevede che ai condannati sia riconosciuta una remunerazione per il lavoro svolto all'interno degli stabilimenti penitenziari, dalla quale vengono prelevate (a meno che l'adempimento delle obbligazioni non sia adempiuto diversamente):

  • le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
  • le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
  • gli importi dovuti a titolo di rimborso delle spese del procedimento;

riconoscendo in ogni caso al condannato 1/3 della remunerazione, che non può essere pignorata o sequestrata.

L'art. 188 c.p. dispone invece che per le spese necessarie al suo mantenimento il detenuto risponde con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, che tale obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile e infine che non si trasmette agli eredi.

Ai sensi dell'art. 189 c.p lo Stato, per tutelarsi in ordine al pagamento di quanto gli spetta, ha ipoteca legale sui beni dell'imputato, se poi teme a ragione che detti beni possano mancare o essere dispersi allora può ordinarne il sequestro.

L'art. 213 c.p prevede inoltre che negli stabilimenti in cui i detenuti sono sottoposti a misure di sicurezza è prevista l'adozione di un particolare regime di educazione, cura e lavoro, che viene remunerato e che una quota della remunerazione viene prelevata per rimborsare lo Stato per il mantenimento.

Mantenimento in carcere: cosa devono pagare i detenuti?

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Il carcerato che trascorre i suoi giorni in carcere ha bisogno di mangiare, bere, riposare, provvedere alla sua igiene e a quella della cella, consumando così acqua, energia elettrica, arredi e biancheria. L'addebito parziale di queste spese di mantenimento sulla remunerazione riconosciuta al detenuto, riguarda infatti le spese per "gli alimenti e il corredo".

Ogni variazione degli importi che il detenuto deve corrispondere per dette spese e poste a suo carico deve essere comunicata, dall'autorità competente ai direttori delle carceri ed ai provveditori regionali.

Risarcimento al detenuto e compensazione

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Il detenuto che subisce un grave pregiudizio a causa delle condizioni detentive inumane ha diritto a chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Ora, nel caso in cui il risarcimento venga riconosciuto al carcerato questo importo può essere compensato con quanto il detenuto è tenuto a pagare per le sue necessità in carcere?

La risposta l'ha fornita la Cassazione con l'ordinanza civile n. 4794/2021: "in linea di principio nulla osta a che il credito indennitario vantato dal detenuto per aver subìto un trattamento inumano o degradante si estingua per compensazione con un controcredito vantato nei suoi confronti dall'amministrazione, non ricorrendo una delle ipotesi in cui la compensazione, ai sensi dell'articolo 1246 cod. civ., è preclusa (...) sta di fatto che il credito per il mantenimento è suscettibile do compensazione solo ove dotato, anzitutto, del carattere della certezza (...); l'articolo 5 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, testo unico sulle spese di giustizia, elenca tra le spese ripetibili anche quelle di mantenimento dei detenuti; l'articolo 227 ter dello stesso testo prevede che il recupero sia effettuato con riscossione mediante ruolo «entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto»; l'articolo 6 dello stesso testo prevede un'ipotesi di remissione del debito, che il detenuto può invocare se si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta: istanza, questa, che può essere proposta «fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso»; fintanto che l'amministrazione non abbia agito per il recupero e non si sia consumata la facoltà dell'interessato di chiedere la remissione, neppure può dirsi che il credito concernente le spese di mantenimento sia effettivamente sussistente; il credito in discorso, in definitiva, non può, nel giudizio introdotto a norma dell'articolo 35-ter, comma 3, della legge n. 354 del 1975, essere opposto in compensazione per la sua intrinseca incertezza, salvo detta incertezza non sussista per essersi consumata la menzionata facoltà".


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