Il Governo, titolare del potere esecutivo, non viene eletto dal popolo, ma nominato dai suoi rappresentanti. Al Presidente della Repubblica il compito di rendere formale la nomina

di Annamaria Villafrate - Molti confondono il ruolo del Governo con quello del Parlamento e pensano erroneamente che l'esecutivo sia un organo di nomina popolare.

In realtà questa decisione, come previsto dalla Costituzione, spetta al Parlamento, mentre al Presidente della Repubblica è assegnato un ruolo di pura forma.

Indice:


Il ruolo del Governo

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Il Governo concorre con il Parlamento a definire l'indirizzo politico del Paese, ossia a stabilire gli obiettivi da perseguire. Per tradurre concretamente queste finalità, il Governo si avvale dell'apparato burocratico della Pubblica Amministrazione. A questa funzione puramente "esecutiva" se ne affiancano altre di natura normativa, che il Governo esercita tramite l'emanazione dei decreti legge, decreti legislativi, regolamenti e attraverso l'esercizio dell'iniziativa legislativa.

Governo: come viene nominato

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La procedura di nomina del Governo è descritta nel secondo comma dell'art. 92 della Costituzione, "il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri". Questa descrizione sintetica negli anni è stata integrata dalla prassi che, in tempi relativamente recenti, è stata snellita e semplificata.

Dalla fusione di queste discipline, si possono identificare, nella procedura di nomina del Governo, le seguenti fasi:

  • Consultazioni

Il Presidente della Repubblica convoca alcuni soggetti, particolarmente autorevoli (Presidenti delle Camere, ex Presidente della Repubblica, rappresentanti gruppi parlamentari) per avere indicazioni sulla persona che, secondo loro, potrebbe ottenere il voto della maggioranza parlamentare.

  • Conferimento dell'incarico

Individuato il potenziale Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica gli conferisce l'incarico, che di solito viene accettato "con riserva". Prima di accettare definitivamente infatti egli deve consultare le forze parlamentari per verificare se la maggioranza è disposta a sostenere il suo programma di Governo. Se l'esito di questa verifica è negativa, nulla di fatto, in caso contrario si passa alla fase della nomina.

  • Nomina del Presidente del Consiglio

Accettato definitivamente l'incarico di formare il Governo, il Presidente della Repubblica su proposta del "Presidente del Consiglio" nomina i Ministri e procede alla sottoscrizione dei decreti di investitura del nuovo esecutivo e di dimissioni del Governo uscente.

  • Giuramento

Dopo i decreti di nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri devono recitare la formula rituale prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88 : "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione" chiudendo così la fase del Presidente della Repubblica".

  • Voto di fiducia

Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione, entro 10 giorni dalla sua formazione, il Governo, deve presentarsi alle Camere per avere l'appoggio del Parlamento sul programma illustrato dal Presidente del Consiglio.

La mozione "di fiducia" parlamentare, che deve essere motivata e votata per appello nominale, esprime proprio tale sostegno agli obiettivi politici dell'esecutivo appena nominato.

Governo: espressione della volontà parlamentare

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Alla luce di quanto detto è evidente che il Governo non è un organo eletto dal popolo. Spetta infatti ai parlamentari (deputati e senatori) esprimere, con il voto di fiducia, il loro appoggio all'esecutivo.

Quando in passato sono stati nominati alcuni governi "tecnici" o quando si sono insediati Presidenti del Consiglio non eletti dal popolo, si è affermato erroneamente che si trattava di Governi "illegittimi".

In realtà, quando si verifica una crisi di Governo (voto di sfiducia del Parlamento, questione di sfiducia o mancata concessione della fiducia) non è necessario indire nuove elezioni per formare un nuovo esecutivo. Occorre infatti ricordare che il Governo rappresenta la scelta che il Presidente della Repubblica compie in base alla maggioranza parlamentare disposta ad appoggiare il programma, per cui, dopo una crisi il Capo di Stato non dovrà fare altro che affidare l'incarico di formare l'esecutivo a un nuovo soggetto che goda del consenso della maggioranza parlamentare.

Se poi non è possibile procedere in tal senso, il presidente può sciogliere le Camere e procedere ad elezioni anticipate.

Come prevede l'art. 88 della della Costituzione, infatti:

1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse

2) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.


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