Ai fini dell'usucapione, il terreno deve essere destinato concretamente ad attività agricola e, anche per le dimensioni, costituire un'entità con una sua autonoma vicenda produttiva

di Annamaria Villafrate - Affinché si realizzi l'usucapione speciale dei terreni agricoli inseriti in comuni montani e non, occorre che il terreno sia in possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1159 bis c.c.

Usucapione speciale terreni agricoli: cos'è

L'art 1159 bis c.c. comma 2 prevede che la proprietà in virtù del possesso continuato per 5 anni (usucapione speciale), acquisita in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto, abbia ad oggetto i "fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge" e i " fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale".

Basta tuttavia leggere le seguenti sentenze della Cassazione per comprendere che ai fini dell'usucapione speciale occorre che il terreno possieda altri requisiti.

Usucapione speciale: terreno destinato in concreto all'attività agraria

Con l'ordinanza n. 20451/2017 la Cassazione, ha precisato, infatti, che: "in tema di usucapione

speciale per la piccola proprietà rurale, l'art. 1159 bis cod. civ. richiede, che il fondo rustico ricada in un comune classificato montano. Con l'ulteriore specificazione operata dalla legge n. 346 del 1976 dalla legge n. 97 del 1994 secondo la quale la disposizione di cui all'art. 1159 bis c.c. si applica anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in territori non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto non supera complessivamente le lire trecentocinquantamila". Va, altresì, osservato, confermando i principi già espressi (cfr. Cass. n. 8778 del 2010) che, per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. "non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva".

Usucapione speciale: rilevano anche le dimensioni del terreno

In altra pronuncia, la Cassazione Civile (cfr. sentenza n. 2126/2017), oltre a ripetere alcuni concetti fondamentali della pronuncia precedente, ha posto l'accento anche sul requisito dimensionale del terreno. L'usucapione speciale disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., hanno sentenziato gli Ermellini, "ha la finalità di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo, per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico". Nel caso di specie, "la Corte distrettuale, avendo accertato, che il fondo di che trattasi non costituiva, di per sé, un'autonoma entità agricola (ancorché facesse parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane), correttamente, ha escluso l'applicabilità di tale usucapione speciale. In particolare - trattandosi - di una striscia di suolo di complessive 50 centiare e di una strada non univocamente deputata a fini agricoli, non identificava un'entità agricola destinata ed ordinata ad una propria (ed autonoma) vicenda produttiva".

Cassazione ordinanza n. 20451-2017
Cassazione sentenza n. 2126-2017

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