La disciplina in materia di animali pericolosi, le sanzioni penali per i trasgressori e il divieto di commercio della fauna selvatica ed esotica

Detenzione di animali pericolosi in Italia

Sono migliaia le specie di animali selvatici che alimentano il commercio internazionale e che, come merci, alimentano il mercato alimentare, medico, della moda e del puro "divertimento". Di recente la famosissima etologa e antropologa inglese Jane Goodall ha richiamato l'attenzione su questa tematica, segnalandone anche i risvolti sanitari, che dopo il Covid 19, hanno assunto un'importanza ancora maggiore.

Un problema quindi che pone sul tavolo due questioni importanti: il rispetto degli animali, della loro vita e del loro habitat e i rischi che queste specie, che continuano ad essere commercializzate illegalmente, possono recare alla salute dell'uomo.

Negli anni tante le normative e le misure sanzionatorie emanate per contrastare la detenzione e il commercio e di animali pericolosi ed esotici. Vediamo le più significative.

Animali domestici pericolosi: la normativa

In Italia, possedere particolari specie di animali domestici pericolosi può portare a severe conseguenze secondo quanto previsto dalla legge n. 150 del 1992 (qui sotto allegata).


La proposta di regolamentare la detenzione degli animali pericolosi, che ha portato alla legge oggi in vigore, fu presentata nel 1990 contestualmente alla quella finalizzata a introdurre nel nostro ordinamento i reati previsti dalla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, c.d. CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, adottata in tutta l'Unione Europea e ratificata dall'Italia nel 1975, con le relative sanzioni.


Difatti, il provvedimento contiene sia la disciplina penale relativa all'applicazione della CITIES, che le norme su commercio e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e incolumità pubblica.


La legge, come si legge nella relazione illustrativa, ha avuto come scopo quello di porre un freno "all'attuale, assurda moda della detenzione, spesso in modo inappropriato, di animali selvatici, specie grossi carnivori e serpenti velenosi, da parte di privati" e alle tragiche conseguenze che ne derivavano".


Rispetto alla CITES e ai Regolamenti comunitari (tra cui il menzionato reg. CEE 3626/82, qui sotto allegato) da cui prende le mosse, la legge n. 150/1992 ha previsto misure più restrittive.

Il divieto di detenere animali pericolosi

La legge (art. 6, comma 1) vieta a chiunque di commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, pena l'applicazione di severe sanzioni penali.


L'individuazione delle specie c.d. "pericolose" viene rimessa a un decreto interministeriale (d.m. del 19 aprile 1996 e successive modificazioni) che, in primis, precisa i criteri per stabiline la "pericolosità", per poi indicare le specie in un apposito elenco.

L'elenco, particolarmente ampio e variegato (e i successivi aggiornamenti), comprende circa 10 Ordini e 54 Famiglie appartenenti alle Classi di Mammiferi e Rettili, con i relativi generi e specie, che si aggiungono a quelle previste a livello comunitario e sovranazionale.

A titolo esemplificativo, nell'elenco sono presenti topi e ratti marsupiali, canguri, lemuri, aye-aye, lorsidi, tarsidi, scimmie orso, scimmie del nuovo e del vecchio mondo, gibboni, orango, scimpanzé, gorilla, lupi, volpi, sciacalli, coyote, orsi, orsi lavatori, panda, mustelidi, ghiottoni, tassi, tassi del miele, lontre, lontre giganti e marine, iene e felidi (leoni, tigri, pantere, etc.), elefanti, rinoceronti, cinghiali, pecari, ippopotami, cervidi (cervi, alci, daini, etc.), bovidi (antilopi, bufali, etc.), istrici, istrici arborei, capibara, paracana, aguti, tartarughe come la mauremide caspica o quella azzannatrice, coccodrilli e alligatori, alcuni serpenti (gila, varani, pitone reticolato, anaconda, cobra, serpente a sonagli etc.).

Tutti gli uccelli, invece, non sono inclusi tra gli animali pericolosi, nonostante la presenza di specie in grado di arrecare seri danni all'uomo.

L'elenco, non esaustivamente riproposto in questa sede, comprende anche animali che, apparentemente, potrebbero sembrare innocui, ma la cui detenzione comporta comunque il rischio di far scattare le sanzioni contemplate dalla legge.

Le sanzioni

La violazione delle prescrizioni può costare, come precisa la legge n. 68/2015, l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila, mentre, qualora il reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Gli animali detenuti illegittimamente sono confiscati e (ai sensi della legge n. 344/1997) ricoverati presso appositi centri di accoglienza, che dovranno rispettare precisi requisitistrutturali e assicurare competenze specialistiche legate alle caratteristiche degli animali e a quelle sanitarie e di benessere delle stesse.

Le esenzioni dal divieto

Dal divieto sono, tuttavia, escluse alcune specifiche strutture individuate dalla stessa legge, ma soltanto se dichiarate appositamente idonee alla detenzione di animali pericolosi dalla Commissione scientifica CITIES o dalle altre autorità all'uopo deputate.

Si tratta di aree protette e parchi nazionali, circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti, istituzioni scientifiche e di ricerca, giardini zoologici, acquari e delfinari, allevamenti di fauna selvatica autoctona, Centri di Recupero per Animali Selvatici autoctoni (C.R.A.S.).

Ognuna di queste strutture dovrà essere previamente sottoposta a una valutazione circa l'idoneità alla custodia e all'eliminazione dei rischi per la salute e l'incolumità pubblica che derivano dalla detenzione di esemplari pericolosi.

Specie esotiche invasive: scatta l'obbligo di denuncia

Alla normativa suddetta ha fatto seguito anche il dlgs del 15 dicembre 2017, n. 230, in vigore dal 14 febbraio 2018 (sotto allegato), che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni europee del regolamento UE n. 1143/2014 (sotto allegato) sulle "specie esotiche invasive".

Si tratta di animali e piante che, originarie di altre regioni geografiche, vengano introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che, insediandosi, alterano gli ecosistemi rappresentando una minaccia per l'ambiente.

Per contrastare il rischio che le specie invasive possano pregiudicare la natura italiana e la sua varietà di specie animali e vegetali, il regolamento configura una serie di azioni fondamentali, da quelle di prevenzione ai controlli, dalla sorveglianza alle sanzioni.

Il provvedimento si articola in tre azioni (prevenzione, diagnosi precoce ed eradicazione rapida, gestione delle specie esotiche invasive) e stabilisce l'obbligo di denuncia per i soggetti che detengono esemplari di specie esotiche invasive inclusi nell'elenco unionale e nazionale e nei loro successivi aggiornamenti.

In particolare, risultano vietati: introduzione, trasporto o transito nel territorio nazionale; detenzione anche in confinamento; allevamento o coltivazione anche in confinamento, vendita o immissione sul mercato, utilizzazione, cessione o scambio, rilascio nell'ambiente.

Per le violazioni più gravi sono previste sanzioni penali, mentre per quelle minori sono individuate sanzioni amministrative. Resta tuttavia, la facoltà che siano rilasciate puntuali autorizzazioni (ad esempio per istituti di ricerca o di conservazioni, operatori commerciali, ecc.).

Legge delega: divieto di commercio della fauna selvatica ed esotica

Nel 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Tra gli atti UE a cui la normativa interna dovrà adeguarsi, c'è il regolamento UE 2016/429, che si occupa delle malattie animali trasmissibili, che impone, tra i vari principi e criteri direttivi da attuare, anche quello di "prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette."

Il Governo ha tempo fino all'8 maggio del 2022 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega in vigore dall'8 maggio 2021) per emanare il decreto attuativo che disporrà restrizioni e divieti all'importazione e al commercio degli animali selvatici.

Scarica pdf Legge n. 150/1992
Scarica pdf Reg. CE n. 3626/82
Scarica pdf Dlgs n. 230-2017 Specie esotiche invasive
Scarica pdf Regolamento UE n. 1143-2014

Foto: 123rf.com
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