Secondo la sentenza del 18 dicembre 2017 del Giudice di Pace di Terracina non si può "travestire" il tutor da autovelox

di Paolo M. Storani - Come educare il cittadino al rispetto degli obblighi imposti dalla circolazione stradale? Facendogli comprendere preventivamente qual è lo "scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico".

Il virgolettato è presto spiegato: abbiamo desunto questi pensieri dal testo della sentenza con cui il Giudice di Pace di Terracina, provincia di Latina, verdetto contrassegnato con il n. 209/2017 del Registro Sentenze nell'ambito del processo n. 724/17 R.G. dall'Estensore Avv. Giovanni Pesce (applausi!), depositato in cancelleria il 18 dicembre 2017, ha trasformato in coriandoli carnascialeschi la multa impugnata dal cliente dell'Avv. Roberto Iacovacci del Foro di Latina.

Argomento di giornata è l'adeguatezza e l'idoneità della cartellonistica stradale che presegnala l'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità media.

La differenza tra autovelox e tutor consiste nel fatto che il primo è uno strumento di misurazione puntuale, vale a dire in un unico punto viario, mentre il secondo esegue la misurazione non in un unico punto, bensì in due frangenti diversi: alla cosiddetta "porta di entrata" ed alla cosiddetta "porta di uscita".

Nella fattispecie delibata dall'onorario laziale era operativo il "Sistema Tutor o Kria".

L'apparato motivazionale ruota attorno ad un fulcro ben predeterminato: in che cosa consiste l'avvertimento nei confronti degli automobilisti di cui all'art. 142, comma 6-bis, del Decreto Legislativo n. 285/1992?

Qual è la finalità della norma?

Forse una "logica patrimoniale captatoria"?

Mai! Una vita che lo sosteniamo, su Studio Cataldi, in Rai, in radio.

Sotto un profilo teleologico la garanzia che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata attraverso l'uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben visibili serve ad "orientare la condotta di guida degli utenti".

Del resto, la linea guida è "rinvenibile - come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità - nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A.", come pure pose in risalto la c.d. Circolare Maroni del Ministero dell'Interno n. 10307 del 14 agosto 2009.

Ecco spiegato perché la Pubblica Amministrazione non deve creare tranelli consistenti "nel fare affidamento sulla presenza di autovelox tradizionale (a rilevazione istantanea) per, poi, accertare, invece, la velocità media tenuta nel determinato tratto di strada, comportando ciò il disorientamento dell'automobilista, che sarà, così, indotto a decelerare a ridosso delle apparecchiature e ad accelerare nel tratto intermedio con conseguente modifica delle normali modalità di guida - che potrebbe causare incidenti ove il tratto di strada intermedio, come nella specie, sia altamente pericoloso (traforo-galleria Monte Giove) - e rilevazione, per così dire, a tradimento".

Poiché il cartello avvisatore era di tipo tradizionale in uso per l'autovelox, la multa è nulla ed il GdP accoglie il ricorso ed annulla la sanzione opposta, con spese di contenzioso integralmente compensate fra le parti.

Il Comune di Terracina ha preannunciato ai media sin dal dì seguente alla pronuncia che presenterà appello perché comunque non sarebbe possibile apporre una segnaletica differente.

Seguiremo su LIA Law In Action gli sviluppi della vertenza, ma sempre con lo sguardo rivolto all'utente, tartassato da millanta balzelli, per lo più disancorati dal diritto.

GdP Terracina 18 dicembre 2017
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