Se l'ente creditore trattiene per sé il potere di dilazionare il pagamento, l'agente della riscossione non ha possibilità di esercitarlo

di Valeria Zeppilli - Equitalia (e ora l'Agenzia delle Entrate Riscossione) non sempre è tenuta a rateizzare i debiti fiscali del contribuente. Se, infatti, l'amministrazione finanziaria non le ha attribuito la facoltà di dilazionare il pagamento, non è possibile per essa concedere il versamento rateale dei tributi iscritti a ruolo.

Sulla base di tale motivazione, la sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza numero 440/2018 (qui sotto allegata), ha accolto il ricorso di Equitalia avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettando il suo appello, aveva confermato l'annullamento di un provvedimento di diniego della rateizzazione richiesta da un contribuente per far fronte a sei cartelle di pagamento relative alla tassa di smaltimento dei rifiuti.

Niente facoltà di dilazione

I giudici hanno infatti condiviso la tesi di Equitalia che, facendo leva su quanto letteralmente stabilito dall'articolo 26 del decreto legislativo numero 46/1999, ha rilevato dinanzi alla Corte che, sebbene agli agenti della riscossione sia attribuito il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo, tale potere viene comunque meno in caso di diversa determinazione dell'ente creditore.

Nel caso di specie, i tributi dovevano essere recuperati dal Comune di Roma che, in effetti, aveva mantenuto per sé, non concedendola a Equitalia, la facoltà di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Tale circostanza era stata documentata nel corso del giudizio.

L'agente della riscossione, peraltro, aveva motivato il diniego in maniera sintetica ma estremamente chiara e conforme alla legge evidenziando, nell'indicazione dei motivi che ostavano all'accoglimento della richiesta del contribuente, che si trattava di tributi che non potevano essere oggetto di rateazione da parte sua.

In forza di tutte tale ragioni il ricorso è stato quindi accolto e la Cassazione, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente per l'annullamento del provvedimento di diniego.


Corte di cassazione testo sentenza numero 440/2018
Valeria Zeppilli

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