La Cassazione coglie l'occasione per fare delle precisazioni sul lavoro dei turnisti che prestano attività durante una giornata festiva

di Annamaria Villafrate - Mentre in Trentino Alto Adige si sta pensando di abolire il lavoro domenicale nei settori in cui non è necessario, nel resto d'Italia è polemica sulla decisione di tenere aperti degli esercizi commerciali a Santo Stefano da parte del colosso multinazionale IKEA. In questo clima di scioperi e proteste per reclamare il proprio diritto di fare festa, arriva una pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 28983 del 04/12/2017 sotto allegata) che respinge il ricorso di alcuni dipendenti di un comune della provincia di Catania, riaffermando un principio consolidato sulla possibilità per i lavoratori turnisti alle dipendenze delle regioni e degli enti locali di poter usufruire delle maggiorazioni previste in caso di lavoro festivo.

La vicenda

I ricorrenti chiedevano in sostanza la possibilità di cumulare l'indennità dovuta per il lavoro a turno dei giorni di festa ex art. 22 del C.C.N.L di Comparto con il compenso previsto dall'art. 24 dello stesso contratto collettivo che prevede la maggiorazione dello stipendio per il disagio derivante dal lavoro festivo.

Cassazione: lavoro festivo e turni, esclusa la cumulabilità della maggiorazione

La Cassazione però ha respinto il ricorso, così motivando:"in continuità con il condiviso e consolidato indirizzo - originariamente espresso da Cass. 9 aprile 2010, n. 8458 (cui ha si è fatto riferimento nella sentenza impugnata), ma poi assurto al rango di "diritto vivente" essendo stato confermato, fra l'altro, dalle seguenti numerose ulteriori decisioni di questa Corte: Cass. 20 novembre 2012, n. 20344; 30 novembre 2012, n. 21524; 3 dicembre 2012, n. 21609, n. 21610, n. 21611; 12 dicembre 2012, n. 22799, n. 22800 e n. 22801; 18 dicembre 2012, n. 23349; 20 dicembre 2012, n. 23646; 28 maggio 2013, n. 13262 e n. 13263; 2 aprile 2014, n. 7726 - secondo cui per i dipendenti del Compatto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell'esigenza di continuità del servizio (come i ricorrenti: dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell'art. 22 del CCNL di Compatto del 14 settembre 2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto; (…) con interpretazione che qui si intende confermare, è stato precisato che l'art. 22 cit. detta la speciale disciplina da applicare alle prestazioni rese - di regola e in via ordinaria - dai lavoratori turnisti, prevedendo, per l'ipotesi di prestazione in giornata festiva infrasettimanale, l'applicazione dell'art. 22, comma 5, del CCNL cit., che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione; tale speciale regime ha la sua ratio nel fatto che i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro; invece, l'art. 24 si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti, come si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell'art. 24, comma 5, ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio".

Cassazione, ordinanza n. 28983/2017

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