La Cassazione ricorda che il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento sia al rapporto di coniugio che ai profili economici

di Marina Crisafi - Se lui muore durante il giudizio di divorzio, lei resta senza assegno. È quanto si ricava dalla recente ordinanza della Cassazione (n. 26489/2017 sotto allegata), chiamata a pronunciarsi sul ricorso degli eredi di un uomo, deceduto nel corso del giudizio di divorzio, avverso la sentenza che aveva riconosciuto un assegno alla ex moglie.

La vicenda

Nella vicenda, la corte d'appello di Napoli, accoglieva parzialmente il gravame della ex moglie avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le sue domande di attribuzione di un assegno divorzile, nonché di una quota del TFR e del risarcimento dei danni nei confronti dell'ex coniuge, con cui aveva contratto matrimonio sciolto con sentenza

parziale. La Corte decideva quindi di attribuire alla donna un assegno divorzile di mille euro, rigettando le altre domande. Gli eredi dell'uomo (coniuge superstite e figli), che decedeva nel corso del giudizio d'appello, aderendo alle sue difese, ricorrevano in Cassazione, denunciando violazione di norme di diritto e vizi motivazionali sia in ordine all'an che al quantum dell'assegno divorzile riconosciuto.

Decesso del marito nel corso del giudizio di divorzio: addio assegno alla ex

Per gli Ermellini, nel caso di specie, trova applicazione la condivisibile giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass n. 18130/2013), "secondo la quale la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi".

Per cui, concludono che "l'evento della morte ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato", cassando la sentenza impugnata e lasciando la donna a bocca asciutta.

Cassazione, ordinanza n. 26489/2017

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