Tempi e procedure della nuova modalità di divorzio breve introdotta dalla legge 55/2015 che ha ridotto il termine dei 3 anni necessari per separarsi definitivamente

di Raffaella Feola - Con la riforma del divorzio breve, non è più necessario aspettare 3 anni per separarsi definitivamente. Il tempo massimo è, infatti, di un anno, ma può essere ridotto a 6 mesi se la separazione è consensuale.

È proprio dal momento della separazione che iniziano a decorrere i termini per il divorzio, anche se, è possibile divorziare senza prima separarsi nei seguenti casi:

· per mancata consumazione del matrimonio;

· al verificarsi di determinate situazioni di carattere penale;

· a seguito di annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all'estero;

· in caso di rettifica di attribuzione di sesso.

A cosa serve la separazione?

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Con la separazione si sospendono gli obblighi connessi al matrimonio e si concede alla coppia un tempo per capire se effettivamente è il caso di divorziare. Con la separazione cessa il dovere di fedeltà, di convivenza e di sostegno morale, ma, resta comunque l'obbligo del sostegno materiale da parte del coniuge più "forte" - economicamente parlando - al coniuge più "debole".

In realtà questo sostegno è offerto mediante il versamento dell'assegno di mantenimento ma tale assegno non è dovuto se il coniuge "debole" è responsabile della separazione per essere venuto meno ad uno degli obblighi del matrimonio.

Forme di separazione

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Due sono essenzialmente le forme di separazione:

· separazione giudiziale: non essendoci accordo si ricorre al giudice. Prima di instaurare una causa, si passa davanti al Presidente del tribunale, in udienza a "porte chiuse". Il Presidente cerca di mettere d'accordo le parti e, in caso negativo, fissa i provvedimenti provvisori per regolare i rapporti tra coniugi. Il Presidente poi, rinvia le parti ad una successiva udienza davanti al giudice istruttore per il giudizio vero e proprio;

· separazione consensuale: si fa di comune accordo tra marito e moglie perché gli stessi hanno già trovato intesa sulla gestione del loro rapporto. Tale separazione può essere fatta in tre modi diversi:

1. in tribunale (si va davanti al Presidente del Tribunale con un ricorso già scritto e condiviso dalle parti, il Presidente dopo aver tentato una riconciliazione "ratifica" l'accordo);

2. in comune (si può procedere quando non vi sono figli e beni da dividere. I coniugi si presentano in Comune per tentare una conciliazione, da quel momento decorrono 30 giorni per rendere definitivo l'accordo di separazione);

3. davanti a reciproci avvocati (mediante la c.d. "negoziazione assistita").

La sospensione del termine

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Il decorso del termine di separazione per il divorzio si interrompe:

· in caso di riconciliazione tra i coniugi;

· con qualunque fatto interruttivo, sia una dichiarazione espressa che un comportamento non equivoco.

Il termine inizia nuovamente a decorrere da una nuova separazione legale.

L'interruzione della separazione può essere eccepita dal coniuge convenuto in giudizio.

Il divorzio

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Il divorzio può essere:

· giudiziale

avviene davanti al giudice;

· consensuale

può avvenire:

1. in Comune;

2. con atto firmato davanti ai rispettivi avvocati;

3. in Tribunale in udienza presidenziale.

Per approfondimenti leggi Il divorzio breve nella sezione guide legali


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