Le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea danno ragione ad una cittadina in congedo per maternità coinvolta in una procedura di licenziamento collettivo

di Marina Crisafi - Nell'ambito dei licenziamenti collettivi, l'allontanamento dal posto di lavoro di una donna in stato di gravidanza può avvenire soltanto "in casi eccezionali" e laddove "non esista alcuna possibilità plausibile di riassegnarle a un altro posto di lavoro adeguato". E' questa l'interpretazione dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, Eleanor Sharpston, chiamato a fornire, prima della decisione finale, le conclusioni relativamente alla causa C-103/16 che ha visto contrapposte una cittadina spagnola e il gruppo bancario Bankia.

La vicenda

La vicenda ha inizio con la procedura collettiva di riduzione del personale avviata dall'azienda spagnola che, tra i dipendenti licenziati, dopo l'accordo con i sindacati, aveva inserito anche una donna che all'epoca stava fruendo del congedo obbligatorio per maternità. La dipendente aveva impugnato il recesso innanzi al tribunale del lavoro spagnolo e giunti in appello la corte aveva chiesto lumi alla Corte di giustizia europea sull'applicabilità del divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti nel caso di un procedimento di licenziamento collettivo.

Avvocato Corte Ue: gestanti licenziabili soltanto in casi eccezionali

Nelle conclusioni, l'avvocato generale della Corte di Lussemburgo è partito innanzitutto dalla direttiva (92/85) che tutela le lavoratrici "nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità

", non consentendone il licenziamento salvo la ricorrenza di "casi eccezionali" comunque non connessi alla gravidanza. D'altronde, prende atto la Sharpston, nell'ambito delle procedure di licenziamenti collettivi sussistono situazioni da considerarsi effettivamente eccezionali: tuttavia, non ogni licenziamento collettivo, ai sensi della direttiva sulla maternità, si può considerare come un caso eccezionale.

Per cui, spetta al giudice nazionale verificare caso per caso quando il licenziamento collettivo presenta caratteri tali da derogare al divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti.

E quest'analisi, dovrà essere svolta tenendo conto anche del fatto che non deve esistere "alcuna possibilità plausibile" di riassegnare la lavoratrice ad un altro posto di lavoro adeguato. Ciò significa, conclude l'avvocato Ue, che la lavoratrice può essere assegnata anche ad altra mansione, se il posto è vacante o si può renderlo tale (trasferendo magari un altro lavoratore e assegnando alla stessa il posto liberatosi).

La decisione finale, ora, spetterà ai giudici.

Corte Ue, conclusioni avvocato generale C-103-16

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