Commento alla sentenza del Tar Napoli n. 3014 del 6 giugno 2017
Avv. Francesco Pandolfi - Tema affrontato più volte da diverse prospettive: l'occasione che ci dà la sentenza in commento (Tar Napoli, n. 3014/17) è propizia perché consente di focalizzarci su tutti i criteri utilizzati dai giudici per dire no alla domanda.

E' intuitivo quindi che conoscendo in partenza gli ostacoli per l'accoglimento della domanda (perlomeno quelli che sono stati considerati tali dal Tar Napoli), sarà più semplice evitarli in occasione di un futuro giudizio riguardante un'analoga questione.

Il caso

Il ricorrente appartiene ad un'amministrazione militare.

Agisce in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni alla salute, perché ritiene di aver subito numerosi torti per mano del datore di lavoro, consistiti in emarginazione e persecuzioni (nell'arco di qualche anno) che lo hanno condotto ad una situazione di mortificante inattività.

Tra i fatti lesivi che segnala troviamo: un trasferimento per incompatibilità ambientale, licenze negate, attese estenuanti per conferire con i superiori, continuo ricorso all'Autorità Giudiziaria per far valere propri diritti, disconoscimento di cause per malattia, domande evase con netto ritardo, istanze di accesso agli atti sempre negate, impedimento a partecipare a missioni all'estero, preferenza non giustificata di un collega per un corso di formazione, mansioni diverse in occasione di una missione all'estero e molto altro.

L'amministrazione ovviamente contesta la ricostruzione presentata dal Militare.

Il ragionamento del Tar

E' lineare.

Le lamentele sono la prova di un rapporto lavorativo problematico, questo è certo.

Tuttavia non sono la dimostrazione di un conclamato disegno persecutorio, ossia di una trama ordita dall'amministrazione a danno del dipendente.

In pratica, messa così la storia del militare, i conflitti lavorativi provano una litigiosità elevata ma non patologica nell'ambiente lavorativo.

Come dimostrare il mobbing:

Per arrivare invece, dice il Tar, a dimostrare il disegno persecutorio occorre:

1) la molteplicità di condotte persecutorie, illecite o anche lecite se considerate singolarmente,

2) le condotte del datore devono essere mirate e prolungate contro il dipendente con l'intento vessatorio,

3) un evento lesivo a carico della salute del dipendente danneggiato,

4) il nesso tra la condotta datoriale e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore,

5) la dimostrazione che esiste il disegno persecutorio progettato a monte (dimostrabile con l'individuazione di comportamenti o provvedimenti vessatori, discriminatori, pretestuosi).

Consiglio pratico

Le sentenze del Tar sono preziose fonti di informazioni:

il successo dell'azione per mobbing dipende dal controllo a monte che assistito ed avvocato fanno dei cinque criteri sopra enunciati e, ovviamente, dalla positiva verifica che tali presupposti effettivamente sussistono.

Solo così è possibile aumentare sensibilmente le probabilità di accoglimento della domanda.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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