Approvato definitivamente il reato di tortura in Italia. Ecco i punti chiave e il testo della nuova legge sul delitto di tortura licenziata dalla Camera

di Marina Crisafi - Dopo un'attesa di oltre 30 anni e numerose sanzioni dall'Europa, anche per via dei fatti di Bolzaneto e Diaz, l'Italia si è dotata di una legge che introduce nell'ordinamento il reato di tortura. Ieri la Camera, infatti, ha approvato definitivamente il disegno di legge ad hoc (con 198 sì, 35 contrari, tra cui Fi e Lega, e 104 astenuti, tra cui M5S e Scelta Civica).

Salutato con favore dalla ministra dei rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro - che a margine dell'approvazione ha affermato "l'Italia ha finalmente colmato una grave mancanza nel proprio ordinamento. L'approvazione definitiva della legge che introduce il delitto di tortura rappresenta un passaggio importante, per il quale il Parlamento lavora da quasi vent'anni e del quale non possiamo che essere soddisfatti" - per molti il testo nasce invece "monco" e di "totale inefficacia". Tuttavia, l'eventuale ritorno al Senato, ne avrebbe comportato di fatto l'affossamento.

Vediamo le novità introdotte dalla nuova legge:

Il reato di tortura

[Torna su]

Il nuovo reato introdotto nel codice penale dall'art. 613-bis, punisce "chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa" con la reclusione da quattro a dieci anni, sempre che il fatto sia "commesso con più condotte ovvero - se - comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona".

Deve sussistere, pertanto, un nesso di causalità tra l'azione posta in essere dall'agente e le acute sofferenze fisiche o il verificabile trauma psichico. La condotta inoltre, deve essere connotata da almeno uno dei seguenti elementi: violenze, minacce gravi, crudeltà, e la vittima deve trovarsi o in condizioni di privazione della libertà personale, o essere affidata alla custodia (potestà, vigilanza, controllo, cura e assistenza), ovvero in situazione di minorata difesa.

Il fatto deve, altresì, essere commesso mediante "una pluralità di condotte", ossia più atti di violenza o minaccia, ed è questo il nodo gordiano sul quale si sono concentrate le maggiori polemiche sul testo, oppure tale da comportare un "trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".

Le aggravanti della tortura

[Torna su]

L'articolo 613-bis prevede inoltre delle aggravanti specifiche se dai fatti sanzionati derivino lesioni personali comuni, con pene aumentate fino ad un terzo se le lesioni sono gravi e della metà se le lesioni sono gravissime.

In caso di morte, inoltre, sono previste due diverse ipotesi: se il decesso del soggetto non è voluto ma è conseguenza della tortura, la pena di 30 anni di reclusione; se il decesso è invece causato volontariamente dal colpevole, la pena è l'ergastolo.

Pubblici ufficiali pene fino a 12 anni

[Torna su]

La qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio dell'autore del reato, "con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio", comporta un'aggravante della pena da cinque a dodici anni.

Viene, tuttavia, precisato, che la fattispecie aggravata non si applica se le sofferenze per la tortura, derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

[Torna su]

La nuova legge introduce inoltre nel codice penale il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

In base all'art. 613-ter c.p. il p.u. o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, "istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Inutilizzabili le dichiarazioni sotto tortura

[Torna su]

Il testo modifica anche il codice di procedura penale, aggiungendo un comma 2-bis all'art. 191, in base al quale, "le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili".

La norma contempla un'unica eccezione al principio, ovvero la possibilità dell'utilizzo delle dichiarazioni, esclusivamente laddove le stesse vengano usate contro le persone accusate del delitto e al "solo fine di provarne la responsabilità penale".

Vietate le espulsioni se vi è pericolo di tortura

[Torna su]

Il ddl modifica, infine, il testo unico dell'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), coordinando l'art. 19 nel senso di vietare espulsioni, respingimenti ed estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi dove queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura.

Limite alle immunità diplomatiche e estradizione

[Torna su]

Il provvedimento esclude inoltre il riconoscimento di ogni "forma di immunità" per gli stranieri indagati o condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. Viene previsto poi l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero (indagato o condannato) per il delitto di tortura.

Ddl reato di tortura approvato

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: