La Cassazione chiarisce il confine tra i doveri, i benefici e l'abuso dei permessi retribuiti per assistere un parente disabile

Dott. Luigi Iovino - Quante volte avete sentito parlare della Legge 104?  E' capitato anche a voi di decidere chi tra i familiari della persona disabile dovesse godere dei permessi retribuiti? Ma come poi questi giorni possono essere trascorsi?

Proviamo, in primis, a fare un po' di chiarezza sulla vicenda.  La legge 104, così come dai piu' conosciuta, è la principale fonte normativa in tema di permessi lavorativi retribuiti. Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (modificata dalla legge 53/2000, 183/2010,  e dal d.lgs. 119/2011) all'art. 33,  disciplina le agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità. 

I permessi retribuiti ai sensi della legge 104 si traducono in tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore. Tra gli aventi diritto compaiono i genitori lavoratori dipendenti, il coniuge lavoratore dipendente,  parenti e affini fino al II grado ed, in subordine, parenti e affini fino al III grado.

Ma come possono essere usati questi tre giorni o queste ore di permesso retribuite?  

Interessante è la recente sentenza n. 54/712/2016 della Corte di Cassazione, sezione penale, che non ha lasciato dubbi circa la sussistenza e la punibilità del reato di truffa ex art 640 c.p. per chi utilizza i permessi retribuiti di cui alla legge n. 104 non per assistere il familiare disabile ma per ferie personali. 

Nel caso di specie, una signora aveva utilizzato dei permessi retribuiti, per recarsi all'estero in compagnia della sua famiglia per un periodo di ferie.

La Corte di Cassazione ha chiarito, sulle orme di una precedente sentenza

della Corte Costituzionale (213/2016) che "Il permesso mensile retribuito di cui al censurato art. 33, comma 3, è, dunque, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale". 

La norma ha, dunque, una duplice finalità: a) in primo luogo, è preposta ad "assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito"; b) in secondo luogo, costituisce, contemporaneamente, un intervento economico integrativo di sostegno alle famiglie "il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap". 

Nel caso di specie, i permessi retribuiti venivano utilizzati per una vacanza feriale. La Corte osserva che l'agevolazione (peraltro notevole), consiste  nel fatto che il beneficiario del premesso ha a disposizione l'intera giornata per programmare al meglio l'assistenza in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro. In altri termini, i permessi servono a chi svolge quel gravoso di assistenza a persona handicappate, di poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l'intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all'assistenza. Ma, è ovvio che l'assistenza dev'esserci.

La signora, recandosi in viaggio di piacere all'estero, si è completamente disinteressata del disabile, e quindi è risultata inadempiente nei confronti della stessa ma anche autrice del reato di truffa ex art 640 c.p.

E' bene, dunque, non sottovalutare la fattispecie in esame. Il fatto è ascrivibile in una fattispecie penale e le conseguenze possono essere tutt'altro che piacevoli.

Leggi anche: "Permessi 104: cade l'obbligo dell'assistenza continuativa"  

Cassazione, sentenza n. 54712/2016
Luigi IovinoLuigi Iovino - articoli
E-mail: luigiovino89@gmail.com
Laureato a pieno voti in Giurisprudenza presso la Federico II di Napoli, ha svolto un master alla Luiss School of Business in Business and Company Law. Frequenta la Scuola Notarile Napoletana.

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