Per la Cassazione, il condominio è tenuto a insonorizzare l'appartamento ma non deve risarcimento ai confinanti per il danno da rumore

di Marina Crisafi - Niente risarcimento ai vicini paranoici che lamentano rumori continui dall'appartamento confinante. Il condominio deve insonorizzare l'immobile ma non pagare i danni. Lo ha sancito la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 661/2017 depositata ieri e qui sotto allegata), allineandosi alla decisione della Corte d'appello che aveva annullato il risarcimento riconosciuto a madre e figlio per il danno alla salute provocato dalle immissioni sonore provenienti dall'alloggio del portiere.

I due lamentavano che dalla casa del custode provenivano rumori della tv, di acqua dei servizi igienici, voci delle persone in camera da letto, oltre la soglia di tollerabilità. Il tribunale aveva dato loro ragione imponendo al condominio l'insonorizzazione dell'immobile e liquidando 10mila euro ciascuno per il danno subito.

Ma il condominio non ci sta e fa appello, sostenendo che sul verdetto doveva pesare lo studio della personalità delle vittime dei rumori, come evidenziato dalla stessa Ctu.

La Corte d'Appello accoglie le doglianze del condominio e la Cassazione conferma.

Per il Palazzaccio, i lavori di insonorizzazione e manutenzione imposti al condominio bastano ad assicurare la tutela richiesta ex art. 844 c.c.

Quanto al danno alla salute, invece, la Ctu aveva accertato un nesso tra le immissioni rumorose e il malessere ansioso-depressivo riscontrato nei due ricorrenti, ma ciò andava contro la stessa indagine effettuata dal perito che aveva riscontrato nella madre e nel figlio vari disturbi, seppur non riconducibili a veri e propri problemi psichiatrici. Nello specifico, dagli atti risultava che la madre aveva una "personalità ossessivo-compulsiva", con un punteggio nella scala paranoide che, sebbene sotto soglia, suggeriva che la signora fosse "piuttosto vigile ed attenta all'ambiente" e vivesse le situazioni "come pericolose o potenzialmente dannose - percependo il mondo con - una coloritura persecutoria". Peggio ancora per il figlio, soggetto "ipervigilante", ossia persona "che investe molta energia per mantenere vivo un continuo stato di allerta". Per cui, entrambi, secondo il perito

, erano "persone vulnerabili" e di conseguenza sempre sulla difensiva, "pronte a controbattere a un attacco" e senza fiducia negli altri. In questo contesto, bene ha fatto la corte d'appello ad escludere il nesso causale tra i lamentati rumori e il malessere ansioso-depressivo, che, spiegano gli Ermellini, più che essere ricollegato ai fattori ambientali, lo è invece alla personalità disturbata dei due vicini.

Per cui, la signora e il figlio non hanno sofferto alcun danno e dovranno restituire le somme ottenute oltre gli interessi e le spese di giudizio.

Cassazione, sentenza n. 661/2017

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: