Accolto dal Tar Sicilia il ricorso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contro la delibera del Comune di Gela che "lede il prestigio della professione"

di Lucia Izzo - Va annullata la delibera adottata dal Comune di Gela che ha disposto avviso pubblico esplorativo per l'individuazione di tre avvocati per l'affidamento degli incarichi professionali da costituirsi in associazione temporanea di scopo. Nonostante "l'encomiabile" intento dell'Amministrazione di ridurre le spese legali, il provvedimento impugnato va censurato sotto molteplici profili, ad esempio quanto alla competenza della Giunta Municipale ad adottarlo, nonchè alla previsione di un compenso irrisorio e sproporzionato.


Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, sentenza n. 3057/2016 (qui sotto allegata), ha accolto così il ricorso proposto dall'Ordine degli Avvocati di Gela, contro la deliberazione della giunta Comunale che aveva approvato un avviso pubblico esplorativo per l'individuazione di 3 avvocati, ai quali affidare gli incarichi legali dell'ente, che avrebbero dovuto costituirsi in associazione temporanea di scopo.


Il COA aveva ritenuto l'avviso lesivo del decoro, del prestigio e dell'autonomia degli avvocati, nonché dell'ordinamento forense, pertanto ne aveva chiesto il ritiro in autotutela, ma, stante il rifiuto dell'Ente, adisce il TAR Sicilia censurando il provvedimento impugnato sotto diversi profili, alcuni dei quali trovano accoglimento in sede giurisdizionale.


Ad esempio, è fondata per i giudici amministrativa la lamentata incompetenza della Giunta comunale poichè, l'approvazione dell'avviso per la selezione degli avvocati, ai quali affidare gli incarichi legali dell'ente, in quanto atto gestionale, avrebbe dovuto essere fatta dal dirigente e non dalla giunta, come si desume dall'art. 107 del TUELL. N


ella specie, infatti, la Giunta non si è limitata ad adottare un atto di indirizzo generale di assegnazione al dirigente dell'obiettivo di indire una selezione per l'individuazione di avvocati esterni ai quali affidare il contenzioso dell'ente, ma ha minuziosamente disciplinato la procedura e individuato i soggetti prescelti.


Ancora, rileva il TAR, non può essere imposto al professionista l'obbligo di associarsi con altri, in quanto ciò lede la sua autonomia; l'art. 4 dell'ordinamento forense, infatti, disciplina in maniera puntuale le modalità di costituzione di un'associazione tra avvocati la quale non può che avvenire liberamente.


Fondato è, ancora, il motivo con cui si deduce che il compenso previsto sarebbe irrisorio e sproporzionato rispetto all'enorme mole del contenzioso affidato con conseguente lesione del decoro e del prestigio della professione di avvocato.


Invero, si legge in sentenza, "pur essendo sicuramente encomiabile l'intento dell'Amministrazione di ridurre le spese legali, la previsione di un compenso omnicomprensivo di € 20.000,00 per ciascun avvocato, oltre all'80 % delle spese di soccombenza e al 5% sulla differenza tra la somma richiesta e quella liquidata nelle mediazioni, è molto al di sotto dei minimi tariffari e, conseguentemente, lede il decoro e il prestigio della professione".


Dalla delibera impugnata emerge, infatti, che il contenzioso ha un valore di circa € 10.700.000,00 relativamente al 2014 e di € 4.200.000,00 per il primo semestre 2015, cosicché dalla stima approssimativa fatta dai ricorrenti il compenso per singola causa sarebbe veramente esiguo.


Fondato è anche motivo con cui si deduce che sarebbe illegittima la previsione della preclusione del conferimento degli incarichi ai soggetti che: rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali; hanno rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con tali organizzazioni; hanno avuto simili rapporti nei 3 anni precedenti.


Si tratta, infatti, di una disposizione discriminatoria che, oltre a non rispondere ad alcun interesse pubblico meritevole di tutela, si pone nettamente in contrasto con il diritto di ciascun avvocato di associarsi a un partito politico o svolgere attività sindacale.


Il TAR, pertanto, accogliendo il ricorso e annullando i provvedimento impugnati, condanna il Comune di Gela al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 2mila euro.

TAR Sicilia, sent. n. 3057/2016

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