Per la Cassazione, la nuova formazione della famiglia di fatto esonera comunque l'obbligato dal versamento dell'assegno divorzile

di Marina Crisafi - Niente mantenimento all'ex coniuge che si rifà una vita con un'altra persona, anche se il nuovo compagno è disoccupato. La costituzione di un nuovo nucleo familiare, seppur di fatto, rappresenta l'espressione di una scelta consapevole che comporta l'assunzione anche degli eventuali rischi legati alla cessazione del rapporto (come, per esempio, la perdita del diritto al mantenimento). A sancirlo è la Cassazione, con l'ordinanza n. 25528/2016 pubblicata il 13 dicembre scorso (qui sotto allegata), accogliendo la richiesta di un ex marito, costretto, dal giudice d'appello, a versare l'assegno divorzile alla moglie nonostante la stessa convivesse da tempo con un nuovo compagno, giacché costui era disoccupato ed incapace di garantirle un sostegno economico.

Per gli Ermellini, la sentenza di merito è in palese contrasto con le indicazioni fornite in precedenti pronunce (cfr., tra le altre Cass. n. 6855/2015). L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, scrivono infatti da piazza Cavour, "rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile

a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso". Infatti, prosegue l'ordinanza della sesta "la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo". Da qui l'accoglimento del ricorso. Parola al giudice del rinvio.

Cassazione, ordinanza n. 25528/2016

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