La Commissione interna in materia di antiriciclaggio detta le linee guida per gli avvocati

Abogado Francesca Servadei - La Commissione interna al Consiglio Nazionale Forense in materia di antiriciclaggio ha predisposto le linee guida che gli avvocati devono seguire nell'espletamento del loro mandato. La normativa di riferimento è la Legge Antiriciclaggio, Decreto Legislativo 231/2007, nonchè il Decreto Ministeriale 16 aprile 2010, emesso dal Ministero della Giustizia ed indirizzato esclusivamente agli avvocati. È lecito osservare che ogni legale deve costantemente osservare il principio cardine della legge 321/2007 consistente nella collaborazione e codificato nell'articolo 3 del citato corpo normativo.

L'ambito di applicazione è il seguente: 1) operazioni compiute in nome e per conto del proprio assistito avente natura finanziario o immobiliare; 2) assistenza o realizzazione in operazioni quali, a) gestione di denaro, gestione di strumenti finanziari ovvero altri beni; b) trasferimento di diritti reali su beni immobili ovvero altre attività economiche; c) apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito o conti di titoli; d) attività volte alla gestione costituzione ovvero amministrazione di realtà societarie, enti, trust.

In materia di antiriciclaggio, gli avvocati devono osservare i seguenti obblighi: prima di tutto è necessario che il legale certifichi dell'identità del soggetto che gli conferisce l'incarico, ossia del cosiddetto, titolare effettivo; tale soggetto viene identificato mediante l'esibizione di un valido documento di identità (nel caso in cui il cliente sia un cittadino extracomunitario, sfornito di documento, è necessario richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno ovvero del titolo di viaggi emesso dalla Questura).

L'identificazione è obbligatoria nel caso in cui la prestazione fornita abbia mezzi di pagamento, beni ovvero utilità superiori ad euro 15mila ovvero consista in trasferimenti o movimentazioni il cui importo è pari o superiore ad euro 15mila, anche nel caso in cui si tratta di importi frazionati; l'obbligo sussiste anche per operazioni finanziarie (secondo quanto è previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera l, della legge antiriclaggio), nonché per le operazioni aventi valore indeterminato o indeterminabile, nel caso di gestione, costituzione ed amministrazione di realtà societarie, enti e trust, nel caso di informazioni poco chiare da parte del cliente e nel caso di operazioni sospette.

Altro onere in capo all'avvocato è quello di registrazione e conservazione dei dati. La prima obbligazione comporta la formazione di un vero e proprio archivio, anche telematico, (l'archivio cartaceo è denominato registro della clientela ai fini antiriciclaggio), mentre il secondo consiste nel tempo di permanenza di quanto archiviato, ossia anni dieci. Inoltre grava in capo all'avvocato il compito di formare il personale ed i collaboratori e quello di segnalare al Ministero dell'Economia il trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per un importo superiore ad euro tremila.

Obbligo al quale l'avvocato non deve sottrarsi inoltre è quello di effettuare segnalazioni presso l'UIF, Unità di Informazione Finanziaria, presso la Banca di Italia ogni qual volta egli abbia la contezza ovvero anche il dubbio di azioni o tentate azioni riciclaggio e azioni volte al finanziamento del terrorismo.

Tali linee guida devono essere osservate per quelle materie che non concernono la prestazioni in ambito giudiziale, nel recupero crediti, nelle cause di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio, in osservanza dell'articolo 12, lettera c, Legge Antiriciclaggio.

Una particolare attenzione deve essere rivolta al titolare effettivo, il quale secondo l'articolo 2 (allegato tecnico) della Legge Antiriciclaggio è la "persona fisica o le persone che attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica anche tramite azioni al portatore, raggiunge il 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Tale criterio non si applica in caso di una società ammessa alla quotazione di un mercato regolamentato o sottoposto a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti". Il titolare effettivo può essere identificato mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente disponibili; l'avvocato può identificare il "soggetto" mediante una dichiarazione resa dal cliente stesso sotto la propria responsabilità. Nel caso in cui il cliente sia una società, l'identificazione viene effettuata mediante la verifica del potere di rappresentanza della persona fisica delegata all'attività da compiere; l'avvocato in tale contesto ha l'obbligo di effettuare una visura camerale al fine di verificare i poteri di rappresentanza del cliente ricevendo contestualmente copia del documento di identità del legale rappresentante.

Altro aspetto fondamentale, come già accennato, è la formazione di un archivio, il quale deve contenere: le generalità del cliente, la data dell'avvenuta identificazione, le operazioni svolte dal cliente, la descrizione dell'attività professionale fornita, se conosciuto, il valore dell'attività per la quale si tiene l'archivio. L'articolo 38, comma 1 bis stabilisce che l'archivio deve essere formato entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico. Nel caso in cui l'avvocato svolge la sua attività in forma associata non è necessario tenere più archivi, essendo quindi possibile un unico archivio per lo studio purchè ad ogni cliente corrisponda il legale preposto alla conoscenza ed alla gestione del proprio assistito. Prima che i dati vengano archiviati è necessario che il cliente sia reso edotto ai sensi dell'articolo 13 del Codice della Privacy; al comma 4 del citato articolo la normativa prevede che l'avvocato ha l'obbligo di consegnare alla Guardia di Finanza il registro della clientela.

Se da una parte sull'avvocato grava un pesante onere, dall'altra può affermarsi che egli è esonerato dall'obbligo di segnalazione nel caso in cui le informazioni sono ottenute dal cliente relativamente ad un procedimento giudiziario, inclusi quelli arbitrali nonché nei procedimenti innanzi agli organismi di conciliazione previsti dalla legge. È importante sottolineare che la segnalazione all'UIF, nel rispetto della normativa ed effettuata in buona fede, non costituisce per il legale la violazione dal segreto professionale, pertanto non si può muovere alcuna azione di responsabilità nei suoi confronti; inoltre non è previsto che il professionista informi il proprio assistito dell'eventuale segnalazione. La comunicazione all'UIF avviene telematicamente, mediante il sito htpp://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos, indicando i dati del cliente e le operazioni sospette.

L'inosservanza agli obblighi comporta sanzioni amministrative, quali:

1) Mancata identificazione e mancata registrazione, identificazione con mezzi fraudolenti, fattispecie oggi depenalizzate con D. Lgs 8/2016;

2) Mancato obbligo di tenuta del registro della clientela ai fini di antiriciclaggio: da € 5.000,00 ad € 50.000,00

3) Violazione obbligo di segnalazione operazioni sospette: da 1% al 4% rispetto al valore dell'operazione non segnalata;

4) Mancanza obbligo segnalazione UIF : da € 5.000,00 ad € 50.000,00;

5) Informare il cliente di operazione di segnalazione: arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da €5.000,00 ad € 50.000,00;

6) Nel caso di violazioni plurime si adotta il sistema del cumulo materiale delle sanzioni;

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di anni cinque da quando la violazione è stata commessa.

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