La Cassazione ha esplicitato il ruolo essenziale e insostituibile della criteriologia scientifica

di Lucia Izzo - Spetta solo al medico legale il compito di accertare lesioni, danni fisici di lieve e maggiore entità o invalidità permanenti verificatisi a causa di incidenti stradali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione terza civile, nella sentenza n. 18773/2016 (qui sotto allegata), con cui ha in parte accolto il ricorso di una donna teso a ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, nonché per le lesioni patite a seguito del sinistro stradale da ascrivere a responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà di altra persona.


Il giudice d'Appello, pur confermando la responsabilità dell'altra vettura per la verificazione dell'indicente, condannando l'assicurazione al pagamento di una somma risarcitoria, respingeva l'appello quanto al risarcimento dei danni alla persona patiti dalla ricorrente, stante l'applicabilità al giudizio dell'art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, poichè le "affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico... riscontrate all'infortunata" non erano state dimostrate "con le rigorose modalità prescritte ex lege".


Innanzi agli Ermellini, la danneggiata sostiene che il giudice di secondo grado, sul presupposto che le lesioni personali da lei patite nel sinistro non erano state accertate visivamente o strumentalmente ex art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, modificativo dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, avrebbe erroneamente respinto la relativa domanda risarcitoria, atteso che le lesioni contusive "alla spalla sinistra, allo emotorace sinistro ed alla cervicale" patite da essa attrice erano state accertate "visivamente come ritiene la legge" dal "sanitario di guardia al Pronto Soccorso" e ciò diversamente dalla "sospetta lesione ossea", non accertata strumentalmente, ma neppure oggetto di richiesta risarcitoria, limitata al danno biologico temporaneo e non già permanente.


Per gli Ermellini sono fondate le doglianze che impugnano la ratio decidendi della sentenza di appello: il citato comma 3-quater dell'art. 32, così come il precedente comma 3-ter, precisano i giudici, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale".


Entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro), esplicano i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale, (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguarda sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).

Appare evidente l'errore in diritto commesso dal giudice di appello, il quale ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall'attrice) nonostante il referto medico avesse diagnosticato "contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni", le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, "affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico" alla stregua dell'art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012. 


Una sentenza apprezzata dagli addetti al settore, in quanto "ristabilisce obiettività nella valutazione degli effettivi danni e lesioni in caso di incidenti stradali, offrendo maggiore tutele e garanzie ai cittadini che restano coinvolti in un sinistro" ha commentato Giovanni Polato, Presidente A.N.E.I.S. (Associazione Nazionale Esperti Infortunistica stradale). 


La legge n. 27 del 24 marzo 2012 (dell'allora Governo Monti) aveva, infatti, introdotto dei gravi limiti riguardanti il risarcimento danni, che di fatto penalizzavano gli assicurati e avvantaggiavano le assicurazione. In assenza di esami strumentali, infatti, nonostante la diagnosi effettuata dai medici in occasione della visita e dell'esame clinico, poteva escludersi la risarcibilità delle lesioni fisiche con invalidità permanente fino al 9% potevano o anche di  un trauma cranico o un colpo di frusta


I limiti previsti dal Codice delle Assicurazioni, ha aggiunto Polato, che avevano introdotto il criterio dell'accertamento "clinico strumentale obbiettivo", devono, quindi, intendersi quali criteri "...non gerarchicamente ordinati fra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo l'arte medica".  


Soddisfazione è giunta anche da parte del S.I.S.M.L.A. (Sindacato Italiano Specialisti Medicina Legale e delle Assicurazioni). Secondo il segretario provinciale della sezione di Padova, Tommaso Pennelli: "la sentenza stabilisce in modo esplicito e definitivo il ruolo essenziale e insostituibile della criteriologia scientifica su cui si basa l'attività specialistica medico-legale".  

Cass., III sez. civ., sent. n. 18773/2016

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