Non ha alcun rilievo l'eventuale norma del CCNL che disponga diversamente dalla legge

di Lucia Izzo - Il datore di lavoro non può esimersi dal retribuire i dipendenti se costoro si rifiutano di prestare servizio in una giornata festiva, nonostante sia presente una norma del CCNL che dispone che il lavoratore non possa rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 21209/2016 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso proposto da una società del settore metallurgico contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia, confermativa della decisione resa in primo grado.

Nel merito era stata accolta la domanda proposta da un gruppo di dipendenti della s.p.a. di condanna della datrice di lavoro a retribuire la festività dell'8 dicembre. 

In tale occasione, la Corte territoriale aveva ricordato che tale giornata rientrava ai sensi dell'art. 2 L. n. 260/49 (nel testo sostituito dalla legge n. 90/1954) tra le festività per le quali spettava il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche un compenso aggiuntivo; tale disposizione non poteva essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva.

Pertanto, non era stata condivisa la tesi della società secondo cui il lavoratore che non abbia svolto l'attività lavorativa durante la detta festività, come nel caso in esame, avrebbe potuto rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione; ciò in considerazione del carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita. 


Tale diritto, precisava il giudice a quo, non risultava inciso dall'art. 8 CCNL comma 14 parte speciale del CCNL per cui "nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, dì compiere lavoro straordinario, notturno e festivo": il detto rifiuto non fa infatti perdere il diritto alla normale retribuzione attribuito

direttamente dalla legge, ma semmai poteva dar luogo ad una sanzione disciplinare.

In sede di legittimità, la società ribadisce, invece, che non spettava ai lavoratori la richiesta retribuzione in quanto non vi era stata prestazione lavorativa, avendo indebitamente I lavoratoriintimati rifiutato di lavorare nonostante la previsione di cui al CCNL. Si sarebbe trattato di un indebito rifiuto che aveva paralizzato la pretesa ai pagamento della prestazione lavorativa; il CCNL, infatti, prevedeva la possibilità di richiedere la prestazione anche in caso di festività in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore.

Tuttavia, spiegano gli Ermellini, la sentenza impugnata ha deciso la controversia alla luce, come ammette la stessa parte ricorrente, della ormai consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale il diritto dei lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge.


Il trattamento economico ordinario deriva, spiega il Collegio, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, che potrebbero avere, al più, un rilievo disciplinare.

Cass., sezione lavoro, sent. n. 21209/2016

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