Non sempre l'obbligo grava sul cliente. La corte evidenzia l'ipotesi in cui tra i legali si genera un rapporto distinto interno ed extraprocessuale

Avv. Martina Linguerri - Con la sentenza n. 19416 del 2016 (qui sotto allegata) la Suprema Corte ha fatto chiarezza in merito al soggetto obbligato al versamento del compenso per l'attività svolta dall'avvocato domiciliatario.

Nel caso di specie un avvocato aveva incaricato un collega di un altro foro a svolgere talune attività, senza che quest'ultimo fosse indicato tra i legali di cui al mandato. 

Secondo la Cassazione al fine di stabilire chi è tenuto al versamento dei compensi in favore del domiciliatario è necessario ricostruire minuziosamente i fatti, potendosi verificare una duplice situazione

Nell'ipotesi in cui il domiciliatario sia inserito nella procura spetterà all'assistito l'onere di versamento del compenso. 

Qualora invece, l'incarico sia affidato dal legale inserito nella procura ad altro legale (non in procura), tra i due legali, si viene ad instaurare un distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato, ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale. 

Sarà dunque l'avvocato che ha incaricato il collega a dover far fronte all'obbligo di versare il compenso. 

In conclusione, al fine di determinare il soggetto obbligato al versamento del compenso per l'attività svolta dal domiciliatario è necessario ricostruire nei dettagli i rapporti tra le parti e determinare così i rapporti obbligatori. 

Avv. Martina Linguerri

cell. 328.1769238

martinalinguerri@alice.it

Cassazione, sentenza n. 19416/2016

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