di Valeria Zeppilli - La nota legge n. 104/1992 si occupa di disciplinare in vario modo l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone affette da handicap.
L'articolo 33, in particolare, prevede delle agevolazioni specifiche per particolari categorie di soggetti, stabilendo, ad esempio, la possibilità di usufruire in alternativa al prolungamento sino a tre anni del periodo di astensione facoltativa di due ore di permesso giornaliero retribuito sino al compimento di tre anni di età del bambino da assistere.
Con la sentenza numero 18950/2016, depositata il 27 settembre e qui sotto allegata, la Cassazione ha chiarito che tale agevolazione può essere attribuita solo alla lavoratrice madre o al lavoratore padre anche adottivi.
La questione nasceva dal fatto che il comma 2, nel prevedere la possibilità di godere di due ore di permesso giornaliero retribuito in luogo del prolungamento dell'astensione facoltativa, la riferisce ai soggetti di cui al comma 1 (che sono quelli, appunto, individuati dalla Corte), mente tale comma 1 è stato abrogato dal d.lgs. n. 151/2001.
A tal proposito i giudici di legittimità, facendo un raffronto ragionato tra i diversi commi dell'articolo 33, hanno espressamente affermato che il rinvio in esame si deve intendere fisso e sussistente anche dopo l'intervenuta abrogazione del comma 1.
Di conseguenza non è possibile applicare ai familiari o agli affidatari di una persona con handicap in situazione di gravità la medesima agevolazione prevista per i genitori o l'affidatario di un minore con handicap.
Tale disciplina, peraltro, per la Corte non lede in alcun modo l'articolo 3 della Costituzione, data la diversità delle situazioni messe a confronto.
Corte di cassazione testo sentenza numero 18950/2016• Foto: 123rf.com