Tribunale di Trento: Per i danni provocati dall'animale il proprietario risponde sempre per il solo fatto di averne la custodia

di Marina Crisafi - Se il cane morde qualcuno, il fatto che fosse tenuto al guinzaglio non attenua le responsabilità del padrone. Per i danni provocati dall'animale, infatti, il proprietario risponde per il solo fatto di averne la custodia, salvo che non vi sia una condotta imprudente del danneggiato. Così si è espresso il Tribunale di Trento nella recente sentenza n. 465/2016 (qui sotto allegata), condannando il proprietario di un cane di grossa taglia al risarcimento di quasi 100mila euro nei confronti di una donna, sua conoscente, incontrata mentre stava passeggiando con l'animale che improvvisamente e violentemente la aggrediva e azzannava alla mano, causandole il 30% di invalidità permanente.

A nulla vale la tesi del padrone che faceva presente che il cane era tenuto al guinzaglio e che era stata la donna, quando si erano trovati a breve distanza l'uno dall'altra, ad avvicinare in modo repentino la mano al muso dell'animale, il quale evidentemente spaventato da tale gesto inconsulto, l'aveva morsa. Per cui, asseriva l'uomo, l'incidente si era verificato per un comportamento imprevedibile e imprudente della danneggiata, mentre il cane era sempre stato sotto il suo controllo.

A risultare decisive le testimonianze dei presenti, tra cui quella del convivente che era in compagnia della donna, che dichiaravano che al momento dell'aggressione il cane era tenuto con una "corda" molto lunga (di 3-4 metri) e senza museruola.

Secondo il tribunale deve quindi ritenersi che l'animale azzannò la mano sinistra della danneggiata senza che prima costei avesse tenuto una qualche imprudente condotta ex se idonea a provocarne l'accertato impeto aggressivo, che pertanto, non risulta imputabile alla stessa, né in tutto, né soltanto in parte ex art. 1227, 1 co., c.c. Ciò significa, si legge nella sentenza, che "dell'evento lesivo deve rispondere il solo convenuto, sia ai sensi dell'art. 2052 c.c., in ragione dell'incontestata relazione d'uso con il cane - sia comunque perché avendo lo stesso la custodia dell'animale - e, quindi, essendo nelle condizioni di esercitare sullo stesso un effettivo potere di governo

, era tenuto ad attivarsi per evitare danni a terzi e, invece, stando a quanto si desume dal testimoniale assunto in udienza, non adottò alcuna particolare precauzione", atteso che l'animale da un lato era privo di museruola e condotto con una corda lunga 3-4 metri, "verosimilmente non adatta alle caratteristiche fisiche e all'indole dello stesso", e dall'altro l'uomo non fu neppure in grado di governarlo, "contenendone per tempo e in modo efficace l'impulso aggressivo, tant'è che il cane sfuggì al suo controllo".

Trib. Trento, sentenza n. 465/2016

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