Se il bene non assegnato viene occupato escludendo l'altro coniuge a questi spetta metà del canone di locazione che si potrebbe ricavare

di Lucia Izzo - Il coniuge che cambia la serratura alla casa, non oggetto di assegnazione esclusiva da parte del giudice in sede di separazione, impedisce all'altro di godere del bene comune e, pertanto, è tenuto a pagare all'ex così estromesso un'indennità di occupazione.

Infatti, in mancanza di assegnazione della casa coniugale, i rapporti di godimento dell'alloggio tra gli ex coniugi devono essere regolati dall'art. 1102 c.c. e nessuno dei due comproprietari può impedire all'altro di partecipare all'uso dell'immobile trattenendo le chiavi oppure rifiutando di consegnare una copia delle stesse.


Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, decima sezione civile, nella sentenza n. 473/2016, accogliendo il ricorso presentato dall'ex marito nei confronti della moglie.

In realtà, entrambe le parti risultano soccombenti in giudizio, in quanto l'uomo viene condannato a pagare alla moglie alcune somme (ratei del mutuo) da lei ingiunte con decreto.


Tuttavia, il ricorrente evidenzia l'occupazione esclusiva della casa coniugale da parte della donna precisando che, in piena crisi coniugale e prima che intervenisse l'ordinanza presidenziale, si era allontanato spontaneamente dal luogo dopo aver intrapreso una relazione extraconiugale, e aveva preso in locazione altra abitazione.


Ciononostante, era poi intervenuto il provvedimento del Tribunale che non aveva assegnato la casa esclusivamente all'ex moglie: tale decisione rende fondata la doglianza del marito a cui non sono state consegnate le chiavi dell'immobile.

Si manifesta, in questo caso, una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intera casa familiare a opera dell'ex coniuge (o del coniuge separato) comproprietario e non più assegnatario della stessa con sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una sua corrispondente indennità.


In conformità al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, al marito, ingiustamente escluso dal godimento del bene in comproprietà non assegnato in esclusiva, va riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di occupazione commisurata alla metà del canone di locazione che sarebbe astrattamente ricavabile dall'immobile. Un totale, considerando il periodo che va da dicembre 2007 a dicembre 2012, al quale si riferiscono i fatti di causa, che va commisurato in ben 48.900 euro.


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