In Gazzetta le nuove regole per il praticantato forense. In vigore dal 3 giugno

di Marina Crisafi - Sei mesi nell'ultimo anno di università, oppure all'estero per lo stesso periodo, almeno sei mesi presso lo studio legale e frequenza obbligatoria dei corsi di formazione. È quanto prevedono le nuove regole per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale (decreto n. 70/2016 qui sotto allegato).

Il regolamento, in vigore dal prossimo 3 giugno, dà attuazione a quanto previsto dalla legge professionale forense (art. 41 coma 13) disciplinando il tirocinio che gli aspiranti avvocati dovranno svolgere "con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale".

Ecco nel dettaglio le novità:

Durata

Il tirocinio dovrà avere una durata di 18 mesi e dovrà essere svolto per un periodo ininterrotto, decorrente dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

In caso di interruzione, "il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti".

Sei mesi (almeno) presso uno studio

Ad essere determinante, ai fini dell'assiduità del tirocinio, è la frequenza continua di uno studio legale, sotto la supervisione diretta di un avvocato, che si intende rispettato laddove il praticante garantisca la presenza allo studio o comunque l'operare sotto la diretta supervisione del professionista per almeno 20 ore settimanali.

Oltre che nella pratica presso lo studio legale, il tirocinio può essere anche svolto con una delle forme alternative previste dalla legge (uffici giudiziari, sei mesi all'università, ecc.) ma rimane fermo l'obbligo di assicurare "almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'avvocatura dello Stato", nonché la frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione ex art. 43 l. n. 247/2012.

Sei mesi all'università

Il regolamento prevede la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante gli studi universitari. Entro un anno dall'entrata in vigore della disciplina (quindi entro il 3 giugno 2017), il Consiglio Nazionale Forense stipula "una convenzione quadro con la conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari".

La convenzione deve prevedere che lo svolgimento del tirocinio avvenga con modalità idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi, nonché l'effettiva frequenza dello studio legale per almeno 12 ore a settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato, inoltre, il praticante non è esentato dall'obbligo ordinario di frequenza dei corsi di formazione.

Per essere ammessi all'anticipazione di un semestre, lo studente deve essere in regola con gli esami di profitto e aver ottenuto i crediti in una serie di materie (tra cui diritto civile, processuale civile, penale, amministrativo, ecc.).

Sei mesi all'estero

Il praticante potrà svolgere un semestre di tirocinio anche in un altro paese dell'Unione europea, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine e indicando il nominativo e i recapiti del professionista forense presso il quale dovrà svolgere la pratica.

Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante deve consegnare all'ordine la documentazione attestante il compiuto tirocinio.

Decreto Ministero Giustizia n. 70/2016

Foto: 123rf.com
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