Origini, disciplina, funzioni, composizione, tirocinio e organizzazione dell'Avvocatura dello Stato, organo di difesa della pubblica amministrazione

di Annamaria Villafrate - L'Avvocatura di Stato è l'organo di difesa, rappresentanza e assistenza delle pubbliche amministrazioni statali e locali.

Dalle origini, alle leggi che la disciplinano, dagli organismi che difende e rappresenta in giudizio al tirocinio che deve affrontare l'aspirante avvocato di Stato, passando per le funzioni, l'organigramma, gli organi l'organizzazione amministrativa, fino ad arrivare ai compensi o, come definiti dal R.D. 1611/1933, le "competenze" riconosciute ai difensori dello Stato, ecco una guida all'Avvocatura dello Stato.

Avvocatura dello Stato: origini

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La prima versione dell'Avvocatura dello Stato nasce all'indomani della nascita del Regno d'Italia per la tutela dei diritti erariali del Regno. Con il R.D del 1933 i poteri dell'Avvocatura vengono ampliati, anche se è con l'avvento della Costituzione del 1948 e l'adesione dell'Italia a nuovi organismi internazionali che l'organo di difesa acquista una nuova conformazione e competenze.

Avvocatura dello Stato: normativa

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Le norme fondamentali che negli anni si sono occupate di disciplinare attività, funzioni, uffici, personale e modalità di accesso all'organo di difesa dello Stato sono:

  • il R.D. del 30 ottobre 1933, n. 1611 "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
  • la Legge del 3 aprile 1979 n. 103.

Avvocatura dello Stato: chi difende

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L'Avvocatura dello Stato è l'organo legale competente a rappresentare, patrocinare e assistere in giudizio:

  • le Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate a ordinamento autonomo;
  • le Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza dello statale, se autorizzata da legge, regolamento o provvedimento approvato con Regio decreto;
  • gli impiegati e gli agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti non statali nei giudizi civili e penali instaurati per fatti e cause di servizio, se le Amministrazioni o gli Enti ne fanno richiesta e l'Avvocato Generale dello Stato lo ritiene opportuno.

Come sancito dall'art. 1 del R.D n. 1611/1933 "Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità."

Avvocatura dello Stato: chi rappresenta

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Gli avvocati dello Stato hanno la rappresentanza delle amministrazioni centrali e locali. Come previsto dall'art. 2 del R.D 1611/1933 però hanno la possibilità di delegare, nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, funzionari dell'Amministrazione interessata, e in casi eccezionali procuratori legali, che esercitano nel circondario in cui si svolge il giudizio.

In presenza di particolari esigenze, essi possono inoltre delegare la funzione di rappresentanza a procuratori legali nei giudizi, civili e amministrativi, che si tengono negli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o di quelle distrettuali, se riguardano materie relative a enti soppressi.

L'art. 3 prevede inoltre che di fronte alle preture e agli uffici di conciliazione, le Amministrazioni dello Stato, sentita l'Avvocatura di Stato, possono essere rappresentate dai propri funzionari a tal fine riconosciuti.

Per quanto riguarda invece le cause relative al contratto di trasporto che si tengono di fronte alle preture e agli uffici di conciliazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene rappresentata e difesa dai propri agenti muniti di mandato generale o speciale per ogni giudizio. Il direttore generale delle ferrovie dello Stato ha però la facoltà di chiedere, per la trattazione di queste cause l'Avvocatura dello Stato, che potrà delegare a tal fine, i capi stazione o gli agenti amministrativi ferroviari.

Chiaro quindi che, le amministrazioni dello Stato non possono rivolgersi ad avvocati liberi, per farsi assistere in giudizio, a meno che non sussistano ragioni eccezionali e comunque previo parere dell'avvocato generale dello Stato, nel rispetto delle norme stabilite dal Consiglio dei Ministri. Non solo, l'incarico nei singoli casi deve essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro per le finanze.

Come diventare avvocato dello Stato

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Chi vuole entrare a far parte dell'Avvocatura dello Stato deve aver conseguito la laurea in giurisprudenza e deve svolgere ancora almeno 12 mesi di pratica professionale. L'ammissione alla pratica prevede una preventiva selezione dei candidati, che tiene conto del voto di laurea e di quelli ottenuti in particolari materie d'esame. Una volta ammesso, il praticante deve svolgere tutta una serie di attività teorico pratiche, come la redazione di atti, pareri, ricerche dottrinali e giurisprudenziali, assistenza alle udienze tenute da avvocati e procuratori di Stato.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al libretto della pratica e l'esame di abilitazione, le regole da rispettare sono le stesse stabilite per gli avvocati ordinari, fatta eccezione per il riconoscimento del diritto al rimborso spese. Superato l'esame di Stato per l'abilitazione dell'esercizio della professione di avvocato, per accedere all'Avvocatura dello Stato è necessario superare un concorso pubblico.

Avvocatura dello Stato: funzioni

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L'Avvocatura dello Stato, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, svolge le seguenti funzioni:

  • tutela legalmente i diritti e gli interessi dello Stato;
  • fornisce consulenza legale relativamente ai casi in cui si rivela necessario promuovere, contestare o abbandonare giudizi;
  • esamina progetti di legge, regolamenti e capitolati;
  • predispone transazioni;
  • esprime pareri sugli atti di transazione;
  • prepara contratti;
  • suggerisce provvedimenti su reclami o questioni che possano sfociare in litigi;
  • corrisponde direttamente con le amministrazioni per chiedere i documenti e i chiarimenti necessari allo svolgimento della sua attività.

Avvocatura dello Stato: composizione

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L'Avvocatura dello Stato si compone di un'Avvocatura generale, con sede a Roma, di venticinque avvocature distrettuali coincidenti con il capoluogo di Regione o con la sede della Corte d'Appello (nella circoscrizione della corte di Torino l'avvocatura è competente anche per la Valle d'Aosta) e di un Comitato Consultivo.

Avvocatura dello Stato: organigramma

Fanno parte dell'Avvocatura di Stato l'Avvocato Generale, l'Avvocato generale Aggiunto, i Vice Avvocati Generali, il Segretario Generale, il Consiglio degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato, il Comitato consultivo, le Sezioni distrettuali, gli uffici amministrativi, i procuratori e gli avvocati di Stato, il responsabile dei sistemi informativi e quello della protezione dei dati personali.

Avvocatura dello Stato: organizzazione amministrativa

L'Avvocatura dello Stato ha una propria organizzazione amministrativa, che supporta gli avvocati e i procuratori, provvede all'emanazione di provvedimenti relativi al personale togato (assegnazioni e trasferimenti) e si occupa del rapporto del personale togato e non delle pubbliche amministrazioni.

I soggetti a cui sono riconosciute le competenze amministrative sono:

  • l'Avvocato Generale;
  • il Segretario Generale;
  • il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato;
  • il Consiglio d'Amministrazione;
  • e gli uffici amministrativi presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Avvocatura dello stato: le competenze degli avvocati

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L'Avvocatura generale dello Stato e quelle distrettuali, nei giudizi trattati, si occupano di riscuotere le competenze dell'avvocato o del procuratore di Stato nei confronti delle controparti, nel momento in cui queste sono dovute in virtù di ordinanza, sentenza, rinuncia o transazione.

Queste somme poi vengono ripartite tra gli avvocati e i procuratori di ogni ufficio e tra quelli dello Stato, solo dopo che i titoli che danno diritto alla riscossione sono diventati irrevocabili, le cui proporzioni e modalità di ripartizione "possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato." Per quanto riguarda l'entità delle competenze, esse vengono riconosciute in base alla liquidazione effettuata dall'Avvocato Generale nel rispetto delle tariffe di legge.


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